IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
  Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  26  giugno  1984 e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991;
  Vista  la  decisione 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000, che attua la
direttiva  89/106/CEE  per  quanto  riguarda  la  classificazione  di
reazione al fuoco dei prodotti da costruzione;
  Rilevata  la  necessita'  di  emanare  specifiche  disposizioni sui
requisiti  di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte
di  distribuzione  e ripresa aria degli impianti di condizionamento e
ventilazione;
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Visto  l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
  Espletata  la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Scopo e campo di applicazione
  1.  Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco
dei  materiali  costituenti  le  condotte  di distribuzione e ripresa
dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio
di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.