IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985; Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991; Vista la decisione 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE per quanto riguarda la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione; Rilevata la necessita' di emanare specifiche disposizioni sui requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione; Acquisito il parere favorevole del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; Decreta: Art. 1. Scopo e campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.