Art. 2.
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali
costituenti le condotte
1. Le condotte sono realizzate in materiale di classe di reazione
al fuoco 0 (zero).
2. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi
componenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione
isolante, e' ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno).
Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del
manufatto, in condizione d'uso, sono realizzate con materiale
incombustibile di spessore non inferiore a 0,08 millimetri e sono in
grado di assicurare, anche nel tempo, la continuita' di protezione
del componente isolante interno, di classe di reazione al fuoco non
superiore ad 1 (uno).
3. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non e'
superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, sono realizzati
in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero), 0-1 (zero-uno),
1-0 (unozero), 1-1 (uno-uno) o 1 (uno).
4. Le condotte di classe 0 (zero) sono rivestite esternamente con
materiali isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1
(uno).
5. Nelle more dell'emanazione di specifiche norme tecniche
armonizzate e dei connessi sistemi di classificazione per la
tipologia di prodotti oggetto del presente decreto, sono ammessi
manufatti in classe di reazione al fuoco A1, come definita nel
sistema di classificazione europeo di cui alla decisione 2000/147/CE.
6. I materiali di cui al comma 5 sono omologati dal Ministero
dell'interno ed individuati come "condotte di ventilazione e
riscaldamento" o "manufatti completi isolanti per condotte di
ventilazione e riscaldamento". La rispondenza a quanto dichiarato dal
produttore, circa le modalita' di assemblaggio ed installazione del
manufatto, e' attestata dall'installatore mediante apposita
dichiarazione di conformita'.