Art. 2.
            Requisiti di reazione al fuoco dei materiali
                       costituenti le condotte
  1.  Le  condotte sono realizzate in materiale di classe di reazione
al fuoco 0 (zero).
  2.   Nel  caso  di  condotte  preisolate,  realizzate  con  diversi
componenti  tra  loro  stratificati  di  cui  almeno uno con funzione
isolante,  e'  ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno).
Detta  condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del
manufatto,   in  condizione  d'uso,  sono  realizzate  con  materiale
incombustibile  di spessore non inferiore a 0,08 millimetri e sono in
grado  di  assicurare,  anche nel tempo, la continuita' di protezione
del  componente  isolante interno, di classe di reazione al fuoco non
superiore ad 1 (uno).
  3.  I  giunti  ed  i  tubi  di  raccordo,  la  cui lunghezza non e'
superiore  a 5 volte il diametro del raccordo stesso, sono realizzati
in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero), 0-1 (zero-uno),
1-0 (unozero), 1-1 (uno-uno) o 1 (uno).
  4.  Le  condotte di classe 0 (zero) sono rivestite esternamente con
materiali  isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1
(uno).
  5.   Nelle   more  dell'emanazione  di  specifiche  norme  tecniche
armonizzate   e  dei  connessi  sistemi  di  classificazione  per  la
tipologia  di  prodotti  oggetto  del  presente decreto, sono ammessi
manufatti  in  classe  di  reazione  al  fuoco A1, come definita nel
sistema di classificazione europeo di cui alla decisione 2000/147/CE.
  6.  I  materiali  di  cui  al  comma 5 sono omologati dal Ministero
dell'interno   ed   individuati  come  "condotte  di  ventilazione  e
riscaldamento"   o  "manufatti  completi  isolanti  per  condotte  di
ventilazione e riscaldamento". La rispondenza a quanto dichiarato dal
produttore,  circa  le modalita' di assemblaggio ed installazione del
manufatto,   e'   attestata   dall'installatore   mediante   apposita
dichiarazione di conformita'.