Art. 3. Commercializzazione 1. I prodotti originari di Paesi contraenti l'accordo SEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto se muniti delle autorizzazioni alla commercializzazione previste dalle disposizioni cogenti comunitarie o italiane. 2. Ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell'interno, delle previste autorizzazioni alla commercializzazione, sono accettate le certificazioni di prodotti legalmente riconosciuti in uno degli Stati contraenti l'accordo SEE, previo l'accertamento della equivalenza alle caratteristiche di reazione al fuoco stabilite al precedente art. 2. Le suddette certificazioni devono essere emesse da un organismo riconosciuto a tal fine da un Paese membro della UE. 3. Nelle more dell'entrata in vigore dei corrispondenti regimi di autorizzazione alla commercializzazione comunitaria, ai prodotti per i quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco si applica la normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione europea, stabilite nel decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991.