Art. 3.
Commercializzazione
1. I prodotti originari di Paesi contraenti l'accordo SEE possono
essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di
applicazione disciplinato dal presente decreto se muniti delle
autorizzazioni alla commercializzazione previste dalle disposizioni
cogenti comunitarie o italiane.
2. Ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell'interno, delle
previste autorizzazioni alla commercializzazione, sono accettate le
certificazioni di prodotti legalmente riconosciuti in uno degli Stati
contraenti l'accordo SEE, previo l'accertamento della equivalenza
alle caratteristiche di reazione al fuoco stabilite al precedente
art. 2. Le suddette certificazioni devono essere emesse da un
organismo riconosciuto a tal fine da un Paese membro della UE.
3. Nelle more dell'entrata in vigore dei corrispondenti regimi di
autorizzazione alla commercializzazione comunitaria, ai prodotti per
i quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco si applica la
normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole di mutuo
riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione europea,
stabilite nel decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991.