Art. 3.
                         Commercializzazione
  1.  I  prodotti originari di Paesi contraenti l'accordo SEE possono
essere  commercializzati  in Italia per essere impiegati nel campo di
applicazione  disciplinato  dal  presente  decreto  se  muniti  delle
autorizzazioni  alla  commercializzazione previste dalle disposizioni
cogenti comunitarie o italiane.
  2. Ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell'interno, delle
previste  autorizzazioni  alla commercializzazione, sono accettate le
certificazioni di prodotti legalmente riconosciuti in uno degli Stati
contraenti  l'accordo  SEE,  previo  l'accertamento della equivalenza
alle  caratteristiche  di  reazione  al fuoco stabilite al precedente
art.  2.  Le  suddette  certificazioni  devono  essere  emesse  da un
organismo riconosciuto a tal fine da un Paese membro della UE.
  3.  Nelle  more dell'entrata in vigore dei corrispondenti regimi di
autorizzazione  alla commercializzazione comunitaria, ai prodotti per
i  quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco si applica la
normativa  italiana  vigente che prevede specifiche clausole di mutuo
riconoscimento,  concordate  con i servizi della Commissione europea,
stabilite nel decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991.