Art. 2.
Corsi di studio a distanza - Universita' telematiche
1. I corsi di studio a distanza sono istituiti e attivati dalle
Universita' degli studi statali e non statali ed utilizzano le
tecnologie informatiche e telematiche in conformita' alle
prescrizioni tecniche di cui al presente decreto.
2. I titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre
1999, n. 509, possono essere rilasciati da istituzioni universitarie,
promosse da soggetti pubblici e privati e riconosciute secondo i
criteri e le procedure di cui al presente decreto. Le predette
istituzioni assumono la denominazione di «Universita' telematiche».