Art. 3.
Definizione generale di didattica a distanza
1. I corsi di studio a distanza sono caratterizzati da:
a) l'utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei
materiali didattici e lo sviluppo di attivita' formative basate
sull'interattivita' con i docenti/tutor e con gli altri studenti;
b) l'impiego del personal computer, eventualmente integrato da
altre interfacce e dispositivi come strumento principale per la
partecipazione al percorso di apprendimento;
c) un alto grado di indipendenza del percorso didattico da
vincoli di presenza fisica o di orario specifico;
d) l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e
modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle
caratteristiche degti utenti finali e ai percorsi di erogazione;
e) il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia
attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti
momenti di valutazione e autovalutazione.
2. L'organizzazione didattica dei corsi di studio a distanza
valorizza al massimo, pur nel rispetto delle specificita' dei
contenuti e degli obiettivi didattici, le potenzialita'
dell'Information & Communication Technology e in particolare:
a) la multimedialita', valorizzando un'effettiva integrazione tra
diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
b) l'interattivita' con i materiali, allo scopo di favorire
percorsi di studio personalizzati e di ottimizzare l'apprendimento;
c) l'interattivita' umana, con la valorizzazione di tutte le
tecnologie di comunicazione in rete, al fine di favorire la creazione
di contesti collettivi di apprendimento;
d) l'adattivita', ovvero la possibilita' di personalizzare la
sequenzializzazione dei percorsi didattici sulla base delle
performance e delle interazioni dell'utente con i contenuti online;
e) l'interoperabilita' dei sottosistemi, per il riutilizzo e
l'integrazione delle risorse, utilizzati e/o generati durante
l'utilizzo dei sistemi tecnologici.