Art. 4.
Criteri e requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio
1. I corsi di studio delle universita' statali e non statali e
delle universita' telematiche di cui all'art. 2 sono accreditati al
rispetto dei seguenti criteri e dei requisiti di cui all'allegato
tecnico al presente decreto. In particolare, l'organizzazione dei
corsi stessi deve:
a) esplicitare le modalita', i piani di studio, le regole dei
servizi attraverso una Carta dei servizi che espone la metodologia
didattica adottata e i livelli di servizio offerti; la Carta stessa
deve essere disponibile on line prima dell'inizio delle attivita' e
dovra':
individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi,
quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici,
utilizzati per descrivere i materiali didattici on line, gli utenti
registrati e i parametri di tracciamento;
indicare i tempi e le modalita' con cui verranno archiviati i
tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di
apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso
universitario tradizionale;
b) prevedere la stipula di apposito contratto con lo studente per
l'adesione ai servizi erogati dalle universita' telematiche
contemplando altresi' le modalita' di risoluzione del rapporto
contrattuale su richiesta dello studente e garantendo, in ogni caso,
allo studente stesso il completamento del proprio ciclo formativo;
c) prevedere che il materiale didattico erogato ed i servizi
offerti, siano certificati da un'apposita commissione composta da
docenti universitari;
d) garantire la tutela dei dati personali, adottando tutte le
misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;
e) consentire la massima flessibilita' di fruizione dei corsi,
permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali
conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito
pluriennale.
2. La valutazione degli studenti delle universita' telematiche,
tramite verifiche di profitto, e' svolta presso le sedi delle
universita' stesse, da parte dei professori universitari e
ricercatori.
3. I corsi di studio a distanza, istituiti dalle Universita' degli
studi, statali e non statali, e dalle Universita' telematiche, sono
disciplinati in conformita' agli ordinamenti didattici vigenti, ai
sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ed ai decreti
ministeriali concernenti le classi dei corsi di studio di cui
all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto.
4. Il personale docente e ricercatore, a tempo indeterminato, delle
universita' telematiche e' reclutato secondo le modalita' di cui alla
legge 3 luglio 1998, n. 210. Le Universita' stesse possono, inoltre,
avvalersi, mediante la stipula di appositi contratti di diritto
privato, di personale in possesso di adeguati requisiti
tecnico-professionali, ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio
1998, n. 242.