Art. 5.
Comitato di esperti
1. Per i fini di cui all'art. 6, con decreto del Ministro
dell'istruzione, universita' e ricerca, di concerto con il Ministro
per l'innovazione e per le tecnologie, e' istituito un Comitato di
esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali nel
settore dell'innovazione tecnologica e della formazione a distanza.
Il Comitato e' costituito di sette componenti di cui tre designati
dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca e tre dal
Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Il Presidente e' scelto
previa intesa tra i Ministri. Il Presidente ed i componenti del
Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una
sola volta.
2. Il Comitato esprime, sulla base dei criteri e dei requisiti di
cui all'art. 4, motivati pareri in ordine alle istanze per
l'accreditamento dei corsi di studio a distanza.
3. Per 1'assolvimento dei propri compiti il Comitato si avvale di
una segreteria tecnica costituita con decreto del Direttore generale
dell'Universita'.
4. Ai componenti del Comitato e' attribuito, ove competa, il
rimborso delle spese di missione per la partecipazione ai lavori
nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni normative in
materia.