Art. 6.
Procedure per l'accreditamento dei corsi di studio
1. I soggetti pubblici e privati che intendono ottenere
l'accreditamento dei corsi di studio per i fini di cui all'art. 2,
comma 2, devono presentare al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca apposita istanza corredata dalla
seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, comprensivi di
una relazione illustrativa degli amministratori concernente le azioni
per il perseguimento dei fini istituzionali e la consistenza del
patrimonio a disposizione;
b) copia del regolamento didattico di Ateneo, adottato ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 11 del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509;
c) programma di fattibilita' delle iniziative didattiche da
realizzare con particolare riferimento al possesso dei requisiti di
cui all'art. 4 e alle specifiche di cui all'allegato tecnico al
presente decreto;
d) programmazione delle risorse di personale amministrativo e
tecnico e del personale docente a disposizione e della copertura dei
costi di avviamento delle attivita' complessivamente considerate.
2. Le universita' degli studi statali e non statali che intendono
ottenere l'accreditamento dei corsi di studio a distanza provvedono
alla trasmissione dei documenti di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 1.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il
responsabile del procedimento trasmette al Comitato di cui all'art. 5
copia della stessa e della relativa documentazione.
4. Entro lo stesso termine viene disposto l'invio al Consiglio
universitario nazionale del regolamento didattico di Ateneo, sul
quale lo stesso Consiglio formula apposito parere nei successivi
quarantacinque giorni.
5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione il Comitato formula
motivato parere sull'istanza di accreditamento, previa valutazione
della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4.
6. Ai fini della formulazione del parere, su richiesta del Comitato
e' in facolta' del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, accertare, anche con visite ispettive, la sussistenza
dei requisiti di idoneita' delle attrezzature informatiche e
telematiche e degli altri requisiti di cui all'art. 4. A tal fine il
Comitato puo' avvalersi anche di esperti esterni in possesso di
comprovati requisiti tecnico-professionali.
7. Il provvedimento di accreditamento e' adottato con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sentito il
consiglio universitario nazionale, previo parere motivato formulato
dal Comitato, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Ove
ricorrano particolari necessita' istruttorie, il termine di cui al
comma 5 puo' essere prorogato, a cura del responsabile del
procedimento, per non piu' di sessanta giorni.
8. Il provvedimento di diniego dell'accreditamento idoneamente
motivato, e' adottato con le stesse modalita' di cui al comma 7.
9. I decreti di cui ai commi 7 e 8 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.