Art. 7.
Effetti e limiti di validita' dell'accreditamento
1. Il provvedimento di accreditamento di cui all'art. 6, comma 7,
abilita l'Universita' richiedente ad attivare i corsi di studio a
distanza, esclusivamente a decorrere dalla data del provvedimento
stesso.
2. Per i fini di cui all'art. 2, comma 2, il provvedimento di
accreditamento approva, altresi', lo statuto dell'Universita'
telematica ed autorizza l'Universita' stessa al rilascio dei titoli
accademici al termine dei corsi di studio a distanza per i quali e'
stata prodotta la relativa istanza. I predetti titoli hanno identico
valore legale di quelli rilasciati ai sensi del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509.
3. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di cui
all'art. 4, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dispone, con periodicita' almeno triennale ed anche su
proposta del Comitato, verifiche ispettive a campione presso le
Universita' di cui al comma 1.
4. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti, puo'
essere adottato, previo contraddittorio con le Universita', decreto,
idoneamente motivato, di revoca dell'accreditamento, previo conforme
parere del Comitato. Il decreto di revoca e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.