Art. 8.
Disposizioni finali
1. Le Universita' telematiche di cui all'art. 2, comma 2, non
possono produrre istanze per il rilascio dei titoli accademici
contemplati dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto
1999, n. 264, nonche' dei diplomi di specializzazione di cui all'art.
34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Le istanze per l'accreditamento dei corsi di studio universitari
a distanza delle Universita' telematiche che prevedano, per il
perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attivita'
pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o
dell'Unione europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori
ad alta specializzazione, potranno essere valutate previa stipula di
apposite convenzioni con le Universita' degli studi statali e non
statali.
3. Le procedure di cui all'art. 6 si applicano in ogni caso di
iterazione di nuove istanze per l'accreditamento di corsi di studio a
distanza.
4. Alle Universita' telematiche di cui all'art. 2, comma 2, si
applicano le disposizioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2 della
legge 19 ottobre 1999, n. 370, e le disposizioni previste per le
Universita' statali e non statali in materia di valutazione del
sistema universitario.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2003
Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
Moratti
Il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
Stanca