IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare  in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
5 aprile  1994,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  99  del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva
92/61/CEE  del  Consiglio  relativa  all'omologazione  dei  veicoli a
motore a due a a tre ruote, come rettificato dal decreto del Ministro
dei  trasporti  e  della  navigazione 15 aprile 1997 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
20 aprile  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24
maggio  2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE
relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due e a tre ruote;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
7 dicembre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 1 del 2
gennaio 2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  che  modifica,  da  ultimo,  la direttiva
92/61/CEE,   come   rettificato   dal   decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  24 settembre 2001 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
23 marzo  2001,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  132  del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva
97/24/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio concernente alcuni
elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e
l'applicazione    integrale,   obbligatoria,   della   procedura   di
omologazione comunitaria;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive
92/53/CEE   e   93/81/CEE  che  modificano  la  direttiva  70/156/CEE
concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4
agosto  1998,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  202 del 31 agosto 1998, di recepimento della direttiva
98/14/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno  2002,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva
2001/116/CE   che   adegua,   da   ultimo,  la  direttiva  70/156/CEE
concernente l'omologazione del veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri  e per sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  2  luglio  2002,  pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  177  del  30 luglio  2002,  concernente  la
semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle
omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio delle carte
di circolazione degli stessi;
  Vista   la  direttiva  2002/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  18 marzo  2002,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
delle  Comunita'  europee  n.  L  124  del  9  maggio  2002, relativa
all'omologazione  dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga
la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. Il presente decreto:
    a) si  applica  a  tutti  i  veicoli  a motore a due o tre ruote,
gemellate  o  no,  destinati  a  circolare su strada, nonche' ai loro
componenti e alle loro entita' tecniche;
    b) non si applica ai veicoli sottoindicati:
      1)  veicoli  aventi  una  velocita' massima per costruzione non
superiore a 6 km/h;
      2) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;
      3) veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici;
      4) veicoli da competizione, su strada o fuori strada;
      5) veicoli gia' in uso prima dell'entrata in vigore del decreto
del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione 5 aprile 1994, di
recepimento della direttiva 92/61/CEE;
      6) trattori, macchine agricole o similari;
      7) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori
strada  per  il  tempo  libero,  con tre ruote simmetriche di cui una
anteriore e le altre due posteriori;
      8)  biciclette  a  pedalata  assistita,  dotate  di  un  motore
ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25
kW   la  cui  alimentazione  e'  progressivamente  ridotta  e  infine
interrotta  quando  il  veicolo  raggiunge  i  25  km/h o prima se il
ciclista  smette  di  pedalare,  ne'  ai  loro  componenti  o entita'
tecniche, salvo che non siano destinati a far parte di un veicolo cui
si applica il presente decreto;
    c) non si applica all'approvazione del veicoli singoli. Tuttavia,
nel   caso   di  rilascio  di  approvazione  di  veicoli  singoli  le
omologazioni  di  componenti  e di entita' tecniche sono accettate in
quanto  rilasciate  ai  sensi  della  direttiva  2002/24/CE, recepita
nell'ordinamento  interno  con  il presente decreto, e non secondo le
disposizioni  nazionali,  dei  singoli  Stati  membri della Comunita'
europea, in materia.
  2. I veicoli di cui al comma 1, si suddividono in:
    a) ciclomotori,  ossia  veicoli  a  due  ruote  (categoria L1e) o
veicoli  a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita' massima per
costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:
      1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:
        1.1)  la  cui  cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm3 se a
combustione interna, oppure
        1.2)  la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o
uguale a 4 kW per i motori elettrici;
      2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:
        2.1)  la  cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm3 se ad
accensione comandata, oppure
        2.2)  la  cui potenza massima netta e' inferiore a uguale a 4
kW per gli altri motori a combustione interna, oppure
        2.3)  la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o
uguale a 4 kW per i motori elettrici;
    b) motocicli,  ossia  veicoli  a  due  ruote,  senza  carrozzetta
(categoria  L3e)  o  con  carrozzetta  (categoria  L4e), muniti di un
motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o
aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
    c) tricicli,  ossia  veicoli  a  tre ruote simmetriche (categoria
L5e)  muniti  di  un  motore  con  cilindrata superiore a 50 cm3 se a
combustione  interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione
superiore a 45 km/h.
  3.  Il  presente  decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai
veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:
    a) i  quadricicli  leggeri,  la  cui massa a vuoto e' inferiore o
pari  a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i
veicoli  elettrici,  la  cui  velocita'  massima  per  costruzione e'
inferiore o uguale a 45 km/h e
      1)  la  cui  cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm3
per i motori ad accensione comandata; o
      2)  la  cui  potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW
per gli altri motori a combustione interna; o
      3)  la  cui  potenza  nominale  continua massima e' inferiore o
uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle
prescrizioni  tecniche  applicabili  ai ciclomotori a tre ruote della
categoria   L2e   salvo  altrimenti  disposto  da  una  direttiva  CE
particolare.
    b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui
massa  a  vuoto  e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg
per  i  veicoli  destinati  al  trasporto di merci), esclusa la massa
delle  batterie  per  i  veicoli  elettrici, e la cui potenza massima
netta  del motore e' infeniore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati
come  tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili
ai  tricicli  della  categoria  L5e  salvo altrimenti disposto da una
direttiva CE particolare.