IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due a a tre ruote, come rettificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due e a tre ruote; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, da ultimo, la direttiva 92/61/CEE, come rettificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2001; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l'applicazione integrale, obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua, da ultimo, la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione del veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2002, concernente la semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio delle carte di circolazione degli stessi; Vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 124 del 9 maggio 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. 1. Il presente decreto: a) si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, nonche' ai loro componenti e alle loro entita' tecniche; b) non si applica ai veicoli sottoindicati: 1) veicoli aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 6 km/h; 2) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni; 3) veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici; 4) veicoli da competizione, su strada o fuori strada; 5) veicoli gia' in uso prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE; 6) trattori, macchine agricole o similari; 7) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada per il tempo libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori; 8) biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, ne' ai loro componenti o entita' tecniche, salvo che non siano destinati a far parte di un veicolo cui si applica il presente decreto; c) non si applica all'approvazione del veicoli singoli. Tuttavia, nel caso di rilascio di approvazione di veicoli singoli le omologazioni di componenti e di entita' tecniche sono accettate in quanto rilasciate ai sensi della direttiva 2002/24/CE, recepita nell'ordinamento interno con il presente decreto, e non secondo le disposizioni nazionali, dei singoli Stati membri della Comunita' europea, in materia. 2. I veicoli di cui al comma 1, si suddividono in: a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati: 1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore: 1.1) la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure 1.2) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore: 2.1) la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure 2.2) la cui potenza massima netta e' inferiore a uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure 2.3) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h. 3. Il presente decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e 1) la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o 2) la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna; o 3) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare. b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' infeniore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.