Art. 10. 1. Se l'autorita' competente constata che veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti non sono conformi al tipo da essa omologato, prende le misure necessarie per assicurare nuovamente la conformita' della produzione al tipo omologato e comunica alle autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea le misure adottate che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione. 2. Se l'autorita' competente constata che veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti non sono conformi al tipo omologato chiede all'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha proceduto all'omologazione di verificare le diversita' riscontrate. La predetta autorita' competente che ha proceduto all'omologazione esegue il controllo necessario nei sei mesi successivi alla data di ricezione della richiesta e se accerta un difetto di conformita' adotta le misure di cui al comma 1. 3. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' europea si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, di qualsiasi revoca dell'omologazione concessa nonche' dei motivi che giustificano tale provvedimento. 4. Nei casi in cui l'autorita' competente di uno degli Stati membri della Comunita' europea che ha proceduto all'omologazione contesta il difetto di conformita' di cui e stato informato, le autorita' competenti degli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione e' tenuta informata e procede, ove necessario, alle consultazioni opportune al fine di pervenire ad una soluzione.