Art. 10.
  1. Se l'autorita' competente constata che veicoli, sistemi, entita'
tecniche  o  componenti  non sono conformi al tipo da essa omologato,
prende  le misure necessarie per assicurare nuovamente la conformita'
della   produzione  al  tipo  omologato  e  comunica  alle  autorita'
competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea le misure
adottate  che  possono  giungere,  se  del  caso,  fino  alla  revoca
dell'omologazione.
  2. Se l'autorita' competente constata che veicoli, sistemi, entita'
tecniche  o  componenti  non  sono  conformi al tipo omologato chiede
all'autorita'  competente  dello Stato membro della Comunita' europea
che   ha  proceduto  all'omologazione  di  verificare  le  diversita'
riscontrate.  La  predetta  autorita'  competente  che  ha  proceduto
all'omologazione   esegue   il  controllo  necessario  nei  sei  mesi
successivi  alla  data  di  ricezione della richiesta e se accerta un
difetto di conformita' adotta le misure di cui al comma 1.
  3.  Le  autorita'  competenti  degli  Stati  membri della Comunita'
europea  si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, di
qualsiasi  revoca  dell'omologazione  concessa nonche' dei motivi che
giustificano tale provvedimento.
  4. Nei casi in cui l'autorita' competente di uno degli Stati membri
della Comunita' europea che ha proceduto all'omologazione contesta il
difetto  di  conformita'  di  cui  e  stato  informato,  le autorita'
competenti  degli  Stati membri interessati si adoperano per comporre
la  controversia.  La  Commissione e' tenuta informata e procede, ove
necessario,  alle consultazioni opportune al fine di pervenire ad una
soluzione.