Art. 12. 1. Se l'autorita' competente accerta che veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti appartenenti ad un tipo omologato compromettono la sicurezza della circolazione stradale, essa puo', per un periodo massimo di sei mesi, vietarne sul proprio territorio la vendita, la messa in circolazione o l'uso. Essa informa immediatamente le autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.