Art. 12.
  1.  Se l'autorita' competente accerta che veicoli, sistemi, entita'
tecniche o componenti appartenenti ad un tipo omologato compromettono
la  sicurezza  della circolazione stradale, essa puo', per un periodo
massimo  di  sei mesi, vietarne sul proprio territorio la vendita, la
messa  in  circolazione  o  l'uso.  Essa  informa  immediatamente  le
autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea
e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.