Art. 13. 1. Ogni decisione di diniego o revoca di omologazione, di divieto di vendita o di uso di un veicolo, di un'entita', tecnica o di un componente, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione del presente decreto, e' motivata in maniera precisa. Tale decisione viene notificata all'interessato con l'indicazione dei ricorsi giuridici previsti dalla legislazione nazionale e dei termini entro i quali i ricorsi stessi possono essere proposti.