Art. 13.
  1.  Ogni  decisione di diniego o revoca di omologazione, di divieto
di  vendita  o  di  uso di un veicolo, di un'entita', tecnica o di un
componente,  presa in base alle disposizioni adottate in applicazione
del  presente decreto, e' motivata in maniera precisa. Tale decisione
viene   notificata  all'interessato  con  l'indicazione  dei  ricorsi
giuridici previsti dalla legislazione nazionale e dei termini entro i
quali i ricorsi stessi possono essere proposti.