Art. 14. 1. I nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici designati, dall'autorita' competente in materia di omologazione, successivamente all'adozione del presente decreto e le procedure di prova per le quali ciascuno di essi e' stato designato sono comunicati alla Commissione ed alle autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea. 2. I servizi tecnici di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001) nel rispetto delle seguenti condizioni: a) un costruttore non puo' essere designato come servizio tecnico salvo i casi espressamente previsti dalle direttive CE particolari; b) ai fini del presente decreto, l'uso delle attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici non e' considerato eccezionale purche' abbia il consenso dell'autorita' competente in materia di omologazione. 3. I servizi di un paese non facente parte della Comunita' europea possono essere notificati dall'autorita' competente in quanto servizio tecnico designato solamente nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dalla Comunita' europea con il paese stesso.