Art. 14.
  1.   I   nomi  e  gli  indirizzi  dei  servizi  tecnici  designati,
dall'autorita' competente in materia di omologazione, successivamente
all'adozione  del  presente  decreto  e  le procedure di prova per le
quali  ciascuno  di  essi  e'  stato  designato  sono comunicati alla
Commissione  ed  alle  autorita'  competenti degli altri Stati membri
della Comunita' europea.
  2.  I servizi tecnici di cui al comma 1 devono essere conformi alle
norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova
(EN 45001) nel rispetto delle seguenti condizioni:
    a) un costruttore non puo' essere designato come servizio tecnico
salvo i casi espressamente previsti dalle direttive CE particolari;
    b) ai fini del presente decreto, l'uso delle attrezzature esterne
da  parte  dei servizi tecnici non e' considerato eccezionale purche'
abbia   il   consenso   dell'autorita'   competente   in  materia  di
omologazione.
  3.  I servizi di un paese non facente parte della Comunita' europea
possono   essere   notificati  dall'autorita'  competente  in  quanto
servizio   tecnico   designato   solamente   nell'ambito  di  accordi
bilaterali  o  multilaterali  conclusi dalla Comunita' europea con il
paese stesso.