Art. 15. 1. Non e' consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli nuovi conformi al presente decreto. E' consentito presentare per la prima immatricolazione soltanto i veicoli conformi alle disposizioni del presente decreto. 2. Non e' consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita e l'uso di entita' tecniche o di componenti nuovi conformi al presente decreto. E' consentito immettere sul mercato e vendere la prima volta, per la loro utilizzazione, soltanto le entita' tecniche ed i componenti conformi al presente decreto. 3. In deroga ai commi 1 e 2: a) l'autorita' competente, su richiesta degli interessati, esenta dal rispetto di una o piu' prescrizione delle direttive CE particolari i veicoli, i sistemi, le entita' tecniche o i componenti destinati: 1) a produzioni in piccole serie limitate al massimo a 200 unita' all'anno per tipo di veicolo, sistema componente o entita' tecnica; oppure 2) alle forze armate, alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, ai servizi della protezione civile, ai vigili del fuoco o agli addetti ai lavori pubblici, e comunica tali deroghe, entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro concessione, alle autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea. Entro tre mesi le autorita' degli altri Stati membri decidono se accettare l'omologazione dei veicoli da immatricolare sul loro territorio. Il certificato di tale omologazione non porta l'intestazione «certificato di omologazione CE»; b) le omologazioni nazionali concesse prima del 17 giugno 1999 restano valide fino al 17 giugno 2003. I veicoli che beneficiano di questa deroga possono essere immessi sul mercato, venduti e messi in circolazione durante questo periodo ed il loro uso non e' limitato nel tempo. L'immissione sul mercato, la vendita e l'uso dei sistemi, delle entita' tecniche e dei componenti destinati ai veicoli di cui sopra non e' limitata nel tempo.