Art. 15.
  1.  Non e' consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita,
la  messa  in  circolazione  e  l'uso  di  veicoli  nuovi conformi al
presente   decreto.   E'   consentito   presentare   per   la   prima
immatricolazione  soltanto  i  veicoli conformi alle disposizioni del
presente decreto.
  2. Non e' consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita e
l'uso  di entita' tecniche o di componenti nuovi conformi al presente
decreto.  E'  consentito  immettere  sul  mercato  e vendere la prima
volta,  per  la loro utilizzazione, soltanto le entita' tecniche ed i
componenti conformi al presente decreto.
  3. In deroga ai commi 1 e 2:
    a) l'autorita' competente, su richiesta degli interessati, esenta
dal   rispetto   di  una  o  piu'  prescrizione  delle  direttive  CE
particolari  i veicoli, i sistemi, le entita' tecniche o i componenti
destinati:
      1)  a  produzioni  in  piccole  serie limitate al massimo a 200
unita'  all'anno  per  tipo  di veicolo, sistema componente o entita'
tecnica; oppure
      2)  alle  forze  armate,  alle  forze  addette  al mantenimento
dell'ordine  pubblico,  ai servizi della protezione civile, ai vigili
del fuoco o agli addetti ai lavori pubblici, e comunica tali deroghe,
entro  il  termine  di  un  mese  a  decorrere  dalla data della loro
concessione, alle autorita' competenti degli altri Stati membri della
Comunita'  europea.  Entro  tre  mesi  le autorita' degli altri Stati
membri   decidono   se   accettare   l'omologazione  dei  veicoli  da
immatricolare   sul   loro   territorio.   Il   certificato  di  tale
omologazione  non  porta  l'intestazione «certificato di omologazione
CE»;
    b) le  omologazioni  nazionali  concesse prima del 17 giugno 1999
restano  valide  fino al 17 giugno 2003. I veicoli che beneficiano di
questa  deroga possono essere immessi sul mercato, venduti e messi in
circolazione  durante  questo  periodo ed il loro uso non e' limitato
nel  tempo. L'immissione sul mercato, la vendita e l'uso dei sistemi,
delle  entita'  tecniche e dei componenti destinati ai veicoli di cui
sopra non e' limitata nel tempo.