Art. 16. 1. In deroga all'art. 15, commi 1 e 2, e' consentito, nel rispetto dell'allegato VIII al presente decreto, immatricolare e vendere o immettere in circolazione veicoli nuovi conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione non e' piu' valida. Questa possibilita' e' limitata ad un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui l'omologazione ha cessato di essere valida. Il primo capoverso si applica soltanto ai veicoli che si trovavano sul territorio della Comunita' europea e che erano accompagnati da un certificato di conformita' valido rilasciato quando l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima che tale omologazione perdesse la validita'. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 a uno o piu' tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore presenta domanda all'autorita' competente per la messa in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda precisa le ragioni tecniche ed economiche che la giustificano. Entro tre mesi l'autorita' competente decide se autorizzare o meno l'immatricolazione del tipo di veicolo in questione e, in caso affermativo, il numero delle unita' ed accerta che il costruttore rispetti il disposto dell'allegato VIII al presente decreto. L'autorita' competente comunica ogni anno alla commissione l'elenco delle deroghe accordate. 3. Per i veicoli, i componenti o le entita' tecniche concepiti secondo tecniche o principi incompatibili per loro natura con uno o piu' requisiti di una o piu' direttiva CE particolare, si applica l'art. 8, comma 2, lettera c, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002.