Art. 16.
  1.  In deroga all'art. 15, commi 1 e 2, e' consentito, nel rispetto
dell'allegato  VIII  al  presente  decreto, immatricolare e vendere o
immettere  in  circolazione  veicoli  nuovi  conformi  ad  un tipo di
veicolo  la  cui omologazione non e' piu' valida. Questa possibilita'
e'  limitata  ad  un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in
cui l'omologazione ha cessato di essere valida. Il primo capoverso si
applica  soltanto  ai  veicoli  che si trovavano sul territorio della
Comunita'  europea  e  che  erano  accompagnati  da un certificato di
conformita'  valido  rilasciato  quando  l'omologazione  del  tipo di
veicolo  in  questione  era  ancora  valida,  ma  che non erano stati
immatricolati  o  messi  in  circolazione prima che tale omologazione
perdesse la validita'.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1 a uno o piu' tipi di
veicoli di una categoria determinata, il costruttore presenta domanda
all'autorita'  competente per la messa in circolazione di questi tipi
di  veicoli. La domanda precisa le ragioni tecniche ed economiche che
la  giustificano.  Entro  tre  mesi  l'autorita' competente decide se
autorizzare   o  meno  l'immatricolazione  del  tipo  di  veicolo  in
questione  e,  in caso affermativo, il numero delle unita' ed accerta
che  il  costruttore  rispetti  il  disposto  dell'allegato  VIII  al
presente  decreto.  L'autorita'  competente  comunica  ogni anno alla
commissione l'elenco delle deroghe accordate.
  3.  Per  i  veicoli,  i  componenti o le entita' tecniche concepiti
secondo  tecniche  o principi incompatibili per loro natura con uno o
piu'  requisiti  di  una  o piu' direttiva CE particolare, si applica
l'art.  8, comma 2, lettera c, del decreto del Ministro dei trasporti
e  della  navigazione  8 maggio 1995, come modificato dal decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  4 agosto  1998 e dal
decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno
2002.