Art. 19. 1. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto decorre dal 9 novembre 2003. Tuttavia, su richiesta del costruttore, il modello precedente del certificato di conformita' puo' essere utilizzato per altri dodici mesi a decorrere da tale data. 2. A decorrere dal 9 maggio 2003 non e' consentito vietare la prima messa in circolazione dei veicoli conformi al predente decreto.