Art. 19.
  1.  L'applicazione  delle disposizioni del presente decreto decorre
dal  9  novembre  2003.  Tuttavia,  su  richiesta del costruttore, il
modello   precedente  del  certificato  di  conformita'  puo'  essere
utilizzato per altri dodici mesi a decorrere da tale data.
  2. A decorrere dal 9 maggio 2003 non e' consentito vietare la prima
messa in circolazione dei veicoli conformi al predente decreto.