Art. 2.
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «tipo   di  veicolo»,  un  veicolo  o  un  gruppo  di  veicoli
(varianti):
      1) appartenenti ad una unica categoria (ciclomotore a due ruote
L1e,  ciclomotore  a  tre  ruote  L2e,  ecc.  secondo quanto definito
dall'art. 1);
      2) costruiti dallo stesso costruttore;
      3) aventi lo stesso telaio portante, principale e ausiliario, e
la  stessa  parte  inferiore della carrozzeria o struttura a cui sono
fissati i principali componenti;
      4) aventi un motore con lo stesso principio di funzionamento (a
combustione interna, elettrico, ibrido, ecc.);
      5)  aventi  la  stessa  designazione  di  tipo  attribuita  dal
costruttore. Un tipo di veicolo puo' presentare varianti e versioni;
    b) «variante»,  un  veicolo  o gruppo di veicoli (versioni) dello
stesso tipo con le seguenti caratteristiche:
      1) la stessa forma di carrozzeria (caratteristiche di base);
      2)  in  un  gruppo  di  veicoli (versioni) la differenza tra il
valore minimo e quello massimo della massa in ordine di marcia non e'
superiore al 20% del valore minimo;
      3)  in  un  gruppo  di  veicoli (versioni) la differenza tra il
valore minimo e quello massimo della massa massima ammissibile non e'
superiore al 20% del valore minimo;
      4)  lo  stesso  ciclo  (2  o  4  tempi,  accensione comandata o
spontanea);
      5)  in  un  gruppo  di  veicoli (versioni) la differenza tra il
valore  minimo e quello massimo della cilindrata del motore (nel caso
di  un  motore  a  combustione  interna)  non e' superiore al 30% del
valore minimo;
      6) lo stesso numero e disposizione dei cilindri;
      7)  in  un  gruppo  di  veicoli (versioni) la differenza tra il
valore  minimo  e  quello  massimo  della  potenza  del motore non e'
superiore al 30% del valore minimo;
      8)  lo  stesso  modo  di  funzionamento  (se trattasi di motore
elettrico);
      9) lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico, ecc.);
    c) «versione»,  un  veicolo  dello  stesso tipo e variante ma che
puo'  includere  uno  qualsiasi  degli  equipaggiamenti, componenti o
sistemi  elencati nella scheda informativa riportata nell'allegato II
al presente decreto a condizione che ci siano unicamente:
      1) un valore per:
        1.1) la massa in ordine di marcia;
        1.2) la massa massima ammissibile;
        1.3) la potenza del motore;
        1.4) la cilindrata del motore; e
      2)  una  serie di risultati delle prove indicati in conformita'
dell'allegato VII al presente decreto;
    d) «sistema»,  qualsiasi  sistema  di  un veicolo, quale i freni,
l'apparecchiatura  di  controllo  delle emissioni, ecc. soggetto alle
prescrizioni di una qualsiasi delle direttive CE particolari;
    e) «entita'  tecnica»,  il  dispositivo,  quale un dispositivo di
scarico o silenziatore di sostituzione, soggetto alle prescrizioni di
una  direttiva  CE particolare e destinato a far parte di un veicolo.
Esso  puo'  essere omologato separatamente ma soltanto in connessione
con  uno  o  piu'  tipi  di  veicoli  determinati ove la direttiva CE
particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;
    f) «componente»,   il   dispositivo,   quale  un  dispositivo  di
illuminazione,   soggetto  alle  prescrizioni  di  una  direttiva  CE
particolare  e  destinato a far parte di un veicolo. Esso puo' essere
omologato  indipendentemente  da  un  veicolo  ove  la  direttiva  CE
particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;
    g) «direttiva  CE  particolare», l'atto con il quale la Comunita'
europea  ha  adottato  le  prescrizioni  tecniche  ed  amministrative
concernenti  l'omologazione  dei  veicoli, dei sistemi, delle entita'
tecniche  e  dei componenti, e che e' stato recepito nell'ordinamento
interno;
    h) «omologazione»,   l'atto   mediante   il   quale   l'autorita'
competente  dello Stato italiano certifica che un tipo di veicolo, di
sistema,  di  entita'  tecnica  o  di  componente  soddisfa  tanto le
prescrizioni  tecniche  del  presente  decreto  o  delle direttive CE
particolari  quanto  le  verifiche previste nell'elenco esaustivo che
figura nell'allegato I al presente decreto relative all'esattezza dei
dati forniti dal costruttore;
    i) «ruote  gemellate»,  due  ruote montate su uno stesso asse, in
modo  che la distanza tra i centri delle superfici di contatto con il
suolo,  di  tali  ruote  sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate
sono considerate come ruota unica;
    l)  «veicoli  a  propulsione  bimodale»,  i veicoli dotati di due
sistemi  diversi  di  propulsione:  ad esempio sistema di propulsione
elettrico e sistema termico;
    m) «costruttore»,   la   persona   o  l'ente  responsabile  verso
l'autorita'  competente in materia di omologazione e di approvazione,
di   tutti   gli  aspetti  del  procedimento  di  omologazione  o  di
approvazione,   e   della   conformita'   della  produzione.  Non  e'
indispensabile  che  partecipi  direttamente  a  tutte  le fasi della
costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione
del  componente  o  dell'entita'  tecnica soggetta al procedimento di
approvazione;
    n) «autorita'   competente»,  l'autorita'  dello  Stato  italiano
responsabile  in  materia  di  omologazione  o  di  approvazione  dei
veicoli,  ossia  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento  per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici   -   Direzione  generale  della  motorizzazione  e  della
sicurezza del trasporto terrestre;
    o) «servizio    tecnico»,   gli   organismi   tecnici   designati
dall'autorita'  competente quali laboratori di prova per l'esecuzione
di  prove  o  ispezioni in materia di omologazione o di approvazione,
ossia   i   sottoelencati   uffici   tecnici   del   Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici:
      1)  Direzione  generale  della motorizzazione e della sicurezza
del trasporto terrestre - Roma;
      2)  Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi
- Roma;
      3) Centro prove autoveicoli - Torino;
      4) Centro prove autoveicoli - Milano;
      5) Centro prove autoveicoli - Brescia;
      6) Centro prove autoveicoli - Verona;
      7) Centro prove autoveicoli - Bolzano;
      8) Centro prove autoveicoli - Bologna;
      9) Centro prove autoveicoli - Pescara;
     10) Centro prove autoveicoli - Napoli;
     11) Centro prove autoveicoli - Bari;
     12) Centro prove autoveicoli - Palermo;
     13) Centro prove autoveicoli - Catania.