Art. 2. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «tipo di veicolo», un veicolo o un gruppo di veicoli (varianti): 1) appartenenti ad una unica categoria (ciclomotore a due ruote L1e, ciclomotore a tre ruote L2e, ecc. secondo quanto definito dall'art. 1); 2) costruiti dallo stesso costruttore; 3) aventi lo stesso telaio portante, principale e ausiliario, e la stessa parte inferiore della carrozzeria o struttura a cui sono fissati i principali componenti; 4) aventi un motore con lo stesso principio di funzionamento (a combustione interna, elettrico, ibrido, ecc.); 5) aventi la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore. Un tipo di veicolo puo' presentare varianti e versioni; b) «variante», un veicolo o gruppo di veicoli (versioni) dello stesso tipo con le seguenti caratteristiche: 1) la stessa forma di carrozzeria (caratteristiche di base); 2) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa in ordine di marcia non e' superiore al 20% del valore minimo; 3) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa massima ammissibile non e' superiore al 20% del valore minimo; 4) lo stesso ciclo (2 o 4 tempi, accensione comandata o spontanea); 5) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della cilindrata del motore (nel caso di un motore a combustione interna) non e' superiore al 30% del valore minimo; 6) lo stesso numero e disposizione dei cilindri; 7) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della potenza del motore non e' superiore al 30% del valore minimo; 8) lo stesso modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico); 9) lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico, ecc.); c) «versione», un veicolo dello stesso tipo e variante ma che puo' includere uno qualsiasi degli equipaggiamenti, componenti o sistemi elencati nella scheda informativa riportata nell'allegato II al presente decreto a condizione che ci siano unicamente: 1) un valore per: 1.1) la massa in ordine di marcia; 1.2) la massa massima ammissibile; 1.3) la potenza del motore; 1.4) la cilindrata del motore; e 2) una serie di risultati delle prove indicati in conformita' dell'allegato VII al presente decreto; d) «sistema», qualsiasi sistema di un veicolo, quale i freni, l'apparecchiatura di controllo delle emissioni, ecc. soggetto alle prescrizioni di una qualsiasi delle direttive CE particolari; e) «entita' tecnica», il dispositivo, quale un dispositivo di scarico o silenziatore di sostituzione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva CE particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso puo' essere omologato separatamente ma soltanto in connessione con uno o piu' tipi di veicoli determinati ove la direttiva CE particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso; f) «componente», il dispositivo, quale un dispositivo di illuminazione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva CE particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso puo' essere omologato indipendentemente da un veicolo ove la direttiva CE particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso; g) «direttiva CE particolare», l'atto con il quale la Comunita' europea ha adottato le prescrizioni tecniche ed amministrative concernenti l'omologazione dei veicoli, dei sistemi, delle entita' tecniche e dei componenti, e che e' stato recepito nell'ordinamento interno; h) «omologazione», l'atto mediante il quale l'autorita' competente dello Stato italiano certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di entita' tecnica o di componente soddisfa tanto le prescrizioni tecniche del presente decreto o delle direttive CE particolari quanto le verifiche previste nell'elenco esaustivo che figura nell'allegato I al presente decreto relative all'esattezza dei dati forniti dal costruttore; i) «ruote gemellate», due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto con il suolo, di tali ruote sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica; l) «veicoli a propulsione bimodale», i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico; m) «costruttore», la persona o l'ente responsabile verso l'autorita' competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione o di approvazione, e della conformita' della produzione. Non e' indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entita' tecnica soggetta al procedimento di approvazione; n) «autorita' competente», l'autorita' dello Stato italiano responsabile in materia di omologazione o di approvazione dei veicoli, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre; o) «servizio tecnico», gli organismi tecnici designati dall'autorita' competente quali laboratori di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni in materia di omologazione o di approvazione, ossia i sottoelencati uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici: 1) Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre - Roma; 2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi - Roma; 3) Centro prove autoveicoli - Torino; 4) Centro prove autoveicoli - Milano; 5) Centro prove autoveicoli - Brescia; 6) Centro prove autoveicoli - Verona; 7) Centro prove autoveicoli - Bolzano; 8) Centro prove autoveicoli - Bologna; 9) Centro prove autoveicoli - Pescara; 10) Centro prove autoveicoli - Napoli; 11) Centro prove autoveicoli - Bari; 12) Centro prove autoveicoli - Palermo; 13) Centro prove autoveicoli - Catania.