Art. 20.
  1.  Il  presente  decreto  non  invalida le omologazioni rilasciate
anteriormente  al  9 novembre  2003  e non impedisce le estensioni di
tali  omologazioni in base al decreto ministeriale, di recepimento di
direttive   CE,   a   norma  del  quale  sono  state  originariamente
rilasciate.  Tuttavia,  a  decorrere  dal  9 novembre  2004  tutti  i
certificati  di  conformita'  emessi dal costruttore sono conformi al
modello di cui all'allegati IV al presente decreto.