Art. 20. 1. Il presente decreto non invalida le omologazioni rilasciate anteriormente al 9 novembre 2003 e non impedisce le estensioni di tali omologazioni in base al decreto ministeriale, di recepimento di direttive CE, a norma del quale sono state originariamente rilasciate. Tuttavia, a decorrere dal 9 novembre 2004 tutti i certificati di conformita' emessi dal costruttore sono conformi al modello di cui all'allegati IV al presente decreto.