Art. 4.
  1.  L'autorita'  competente omologa ogni tipo di veicolo, nonche' i
sistemi,  le  entita'  tecniche  o  i  componenti  che  soddisfino le
seguenti condizioni:
    a) il  tipo  di  veicolo  soddisfa le prescrizioni tecniche delle
direttive   CE   particolari   e  corrisponde  ai  dati  forniti  dal
costruttore    quali   definiti   nell'elenco   esaustivo   contenuto
nell'allegato I al presente decreto;
    b) il  sistema,  l'entita'  tecnica  o  il componente soddisfa le
prescrizioni  tecniche della direttiva CE particolare che lo concerne
e  corrisponde  ai  dati  forniti  dal  costruttore,  quali  definiti
nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I al presente decreto.
  2.  L'autorita'  competente,  prima  di procedere all'omologazione,
verifica,   all'occorrenza   in   collaborazione   con  le  autorita'
competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea nei quali
il  prodotto  e' realizzato o introdotto nella Comunita' europea, che
siano rispettate le disposizioni dell'allegato VI al presente decreto
affinche'  i  nuovi  veicoli,  sistemi, entita' tecniche o componenti
prodotti,  immessi  sul  mercato,  messi in vendita o in circolazione
siano conformi al tipo omologato.
  3.  L'autorita' competente, all'occorrenza in collaborazione con le
autorita'  competenti  dello  Stato  membro  nel quale il prodotto e'
realizzato  o  introdotto  nella  Comunita'  europea, verifica che le
disposizioni  dell'allegato  VI  al  presente  decreto  continuino ad
essere     rispettate     anche     successivamente    al    rilascio
dell'omologazione.
  4.   L'autorita'   competente,   nell'ambito   della  procedura  di
omologazione  di  un  tipo  di  veicolo,  accetta  i  certificati  di
omologazione  di un sistema, di un'entita' tecnica o di un componente
rilasciati  dagli  altri  Stati  membri  della Comunita' europea, che
corredano  la domanda di omologazione di un tipo di veicolo, evitando
cosi' di procedere agli accertamenti di cui alla lettera b) del comma
1 per i sistemi, le entita' tecniche e/o i componenti gia' omologati.
  5.   La   responsabilita'   dell'omologazione  di  un  sistema,  di
un'entita'  tecnica  o  di un componente e' dell'autorita' competente
dello   Stato  membro  della  Comunita'  europea  che  ha  rilasciato
l'omologazione  stessa.  L'autorita'  competente  dello  Stato membro
della  Comunita'  europea che ha rilasciato l'omologazione di un tipo
di  veicolo  esegue  il  controllo  della  conformita' di produzione,
all'occorrenza  in  collaborazione  con le autorita' competenti degli
altri  Stati  membri  della  Comunita'  europea  che  ha rilasciato i
certificati di omologazione di sistemi, entita' tecniche o componenti
  6.  Se  l'autorita'  competente ritiene che un veicolo, un sistema,
un'entita'  tecnica  o  un  componente,  pur  essendo  conforme  alle
disposizioni  del  comma 1, costituisca tuttavia un grave rischio per
la  sicurezza  stradale,  puo' rifiutare di concedere l'omologazione.
Essa ne informa immediatamente gli altri Stati membri della Comunita'
europea e la Commissione indicando i motivi alla base della decisione
del rifiuto.