Art. 4. 1. L'autorita' competente omologa ogni tipo di veicolo, nonche' i sistemi, le entita' tecniche o i componenti che soddisfino le seguenti condizioni: a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive CE particolari e corrisponde ai dati forniti dal costruttore quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I al presente decreto; b) il sistema, l'entita' tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva CE particolare che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I al presente decreto. 2. L'autorita' competente, prima di procedere all'omologazione, verifica, all'occorrenza in collaborazione con le autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea nei quali il prodotto e' realizzato o introdotto nella Comunita' europea, che siano rispettate le disposizioni dell'allegato VI al presente decreto affinche' i nuovi veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti prodotti, immessi sul mercato, messi in vendita o in circolazione siano conformi al tipo omologato. 3. L'autorita' competente, all'occorrenza in collaborazione con le autorita' competenti dello Stato membro nel quale il prodotto e' realizzato o introdotto nella Comunita' europea, verifica che le disposizioni dell'allegato VI al presente decreto continuino ad essere rispettate anche successivamente al rilascio dell'omologazione. 4. L'autorita' competente, nell'ambito della procedura di omologazione di un tipo di veicolo, accetta i certificati di omologazione di un sistema, di un'entita' tecnica o di un componente rilasciati dagli altri Stati membri della Comunita' europea, che corredano la domanda di omologazione di un tipo di veicolo, evitando cosi' di procedere agli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 1 per i sistemi, le entita' tecniche e/o i componenti gia' omologati. 5. La responsabilita' dell'omologazione di un sistema, di un'entita' tecnica o di un componente e' dell'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione stessa. L'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione di un tipo di veicolo esegue il controllo della conformita' di produzione, all'occorrenza in collaborazione con le autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea che ha rilasciato i certificati di omologazione di sistemi, entita' tecniche o componenti 6. Se l'autorita' competente ritiene che un veicolo, un sistema, un'entita' tecnica o un componente, pur essendo conforme alle disposizioni del comma 1, costituisca tuttavia un grave rischio per la sicurezza stradale, puo' rifiutare di concedere l'omologazione. Essa ne informa immediatamente gli altri Stati membri della Comunita' europea e la Commissione indicando i motivi alla base della decisione del rifiuto.