Art. 5. 1. Per ogni tipo di veicolo da essa omologato, l'autorita' competente compila il certificato di omologazione riportato nell'allegato III al presente decreto e indica i risultati delle prove nelle rubriche appropriate del modulo di cui all'allegato VII al presente decreto, accluso al certificato di omologazione. 2. Per ogni tipo di sistema, entita' tecnica o componente da essa omologato, l'autorita' competente compila il certificato di omologazione riportato in un allegato o un'appendice della direttiva CE particolare relativa al sistema, all'entita' tecnica o al componente in questione. 3. I certificati di omologazione di un veicolo, di un sistema, di un'entita' tecnica o di un componente sono numerati conformemente al metodo descritto nell'allegato V, parte A, al presente decreto.