Art. 5.
  1.  Per  ogni  tipo  di  veicolo  da  essa  omologato,  l'autorita'
competente   compila   il   certificato   di  omologazione  riportato
nell'allegato  III  al  presente  decreto  e indica i risultati delle
prove  nelle  rubriche appropriate del modulo di cui all'allegato VII
al presente decreto, accluso al certificato di omologazione.
  2.  Per  ogni tipo di sistema, entita' tecnica o componente da essa
omologato,   l'autorita'   competente   compila   il  certificato  di
omologazione  riportato in un allegato o un'appendice della direttiva
CE   particolare  relativa  al  sistema,  all'entita'  tecnica  o  al
componente in questione.
  3.  I  certificati di omologazione di un veicolo, di un sistema, di
un'entita'  tecnica o di un componente sono numerati conformemente al
metodo descritto nell'allegato V, parte A, al presente decreto.