Art. 6. 1. L'autorita' competente invia a quelle degli altri Stati membri della Comunita' europea, entro il termine di un mese, copia del certificato di omologazione e degli allegati, per ogni tipo di veicolo che essa omologa o rifiuta di omologare. 2. L'autorita' competente invia ogni mese a quelle degli altri Stati membri della Comunita' europea un elenco delle omologazioni dei sistemi, delle entita' tecniche o dei componenti che ha concesso o rifiutato durante quel mese. Essa, inoltre, su richiesta delle autorita' suddette, invia alle stesse senza indugio copia del certificato di omologazione e degli allegati per ogni tipo di sistema, entita' tecniche o componente.