Art. 6.
  1.  L'autorita'  competente invia a quelle degli altri Stati membri
della  Comunita'  europea,  entro  il  termine  di un mese, copia del
certificato  di  omologazione  e  degli  allegati,  per  ogni tipo di
veicolo che essa omologa o rifiuta di omologare.
  2.  L'autorita'  competente  invia  ogni  mese a quelle degli altri
Stati membri della Comunita' europea un elenco delle omologazioni dei
sistemi,  delle  entita'  tecniche o dei componenti che ha concesso o
rifiutato  durante  quel  mese.  Essa,  inoltre,  su  richiesta delle
autorita'  suddette,  invia  alle  stesse  senza  indugio  copia  del
certificato  di  omologazione  e  degli  allegati  per  ogni  tipo di
sistema, entita' tecniche o componente.