Art. 7. 1. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformita' secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte A, al presente decreto. Tale certificato accompagna ciascun veicolo. L'autorita' competente puo' prescrivere, dopo averne informato le autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea e la Commissione con almeno tre mesi di anticipo, ai fini della tassazione del veicolo o per la compilazione del documento di immatricolazione, che sul certificato di conformita' siano riportate indicazioni che non sono menzionate nel suddetto allegato IV, parte A, purche' le stesse figurino espressamente nella scheda informativa. Il certificato di conformita' deve essere emesso in modo da non poter essere falsificato. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del costruttore del veicolo apposto in filigrana. 2. Per ciascuna entita' tecnica o componente non d'origine prodotto conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformita' secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte B, al presente decreto. Detto certificato non e' richiesto per le entita' tecniche o i componenti d'origine. 3. Nel caso in cui l'entita' tecnica o il componente da omologare soddisfi la sua funzione oppure presenti una caratteristica particolare soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, per cui il rispetto di uno o piu' prescrizioni puo' essere verificato soltanto quando l'entita' tecnica o il componente da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, l'ambito dell'omologazione dell'entita' tecnica o del componente deve essere conseguentemente limitato. Il certificato di omologazione dell'entita' tecnica o del componente indica in tal caso le eventuali restrizioni concernenti l'utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio. Il rispetto di queste restrizioni e prescrizioni e' verificato all'atto dell'omologazione del veicolo. 4. Fatte salve le disposizioni del comma 2, il titolare dell'omologazione di un'entita' tecnica o di un componente rilasciata a norma dell'art. 4 e' tenuto ad apporre su ciascuna entita' tecnica o su ciascun componente conforme al tipo omologato il suo marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e, se la direttiva CE particolare lo prevede, il marchio di omologazione di cui all'art. 8. In quest'ultimo caso non e' tenuto a compilare il certificato di cui al comma 2. 5. Il titolare del certificato di omologazione di un'entita' tecnica o di un componente che, a norma del comma 3, contiene restrizioni concernenti l'utilizzazione, deve fornire per ciascuna entita' tecnica o per ciascun componente prodotto informazioni dettagliate relative a tali restrizioni ed indicare le eventuali prescrizioni di montaggio. 6. Il titolare dell'omologazione di entita' tecniche di equipaggiamento non d'origine, rilasciata in connessione con uno o piu' tipi di veicoli, deve fornire con ciascuna di queste entita' tecniche informazioni dettagliate che permettano di determinare tali veicoli.