Art. 7.
  1.  Per  ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato,
il  costruttore  compila  un  certificato  di  conformita' secondo il
modello  contenuto  nell'allegato IV,  parte  A, al presente decreto.
Tale  certificato  accompagna ciascun veicolo. L'autorita' competente
puo' prescrivere, dopo averne informato le autorita' competenti degli
altri  Stati  membri  della  Comunita'  europea  e la Commissione con
almeno  tre  mesi di anticipo, ai fini della tassazione del veicolo o
per  la  compilazione  del  documento  di  immatricolazione,  che sul
certificato  di  conformita' siano riportate indicazioni che non sono
menzionate  nel  suddetto  allegato  IV,  parte A,  purche' le stesse
figurino  espressamente  nella  scheda informativa. Il certificato di
conformita'   deve   essere  emesso  in  modo  da  non  poter  essere
falsificato.  A  tal  fine  la  carta  utilizzata per la stampa viene
protetta   mediante   grafici   a   colori   oppure  dal  marchio  di
identificazione del costruttore del veicolo apposto in filigrana.
  2. Per ciascuna entita' tecnica o componente non d'origine prodotto
conformemente   al   tipo   omologato,   il  costruttore  compila  un
certificato di conformita' secondo il modello contenuto nell'allegato
IV,  parte B, al presente decreto. Detto certificato non e' richiesto
per le entita' tecniche o i componenti d'origine.
  3.  Nel  caso in cui l'entita' tecnica o il componente da omologare
soddisfi   la   sua   funzione  oppure  presenti  una  caratteristica
particolare  soltanto  in connessione con altri elementi del veicolo,
per cui il rispetto di uno o piu' prescrizioni puo' essere verificato
soltanto  quando  l'entita'  tecnica  o  il  componente  da omologare
funzionano  in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o
reali,   l'ambito   dell'omologazione   dell'entita'  tecnica  o  del
componente  deve  essere conseguentemente limitato. Il certificato di
omologazione dell'entita' tecnica o del componente indica in tal caso
le  eventuali  restrizioni concernenti l'utilizzazione e le eventuali
prescrizioni  di  montaggio.  Il  rispetto  di  queste  restrizioni e
prescrizioni e' verificato all'atto dell'omologazione del veicolo.
  4.   Fatte   salve   le  disposizioni  del  comma  2,  il  titolare
dell'omologazione di un'entita' tecnica o di un componente rilasciata
a  norma dell'art. 4 e' tenuto ad apporre su ciascuna entita' tecnica
o  su ciascun componente conforme al tipo omologato il suo marchio di
fabbrica  o commerciale, l'indicazione del tipo e, se la direttiva CE
particolare lo prevede, il marchio di omologazione di cui all'art. 8.
In  quest'ultimo caso non e' tenuto a compilare il certificato di cui
al comma 2.
  5.  Il  titolare  del  certificato  di  omologazione  di un'entita'
tecnica  o  di  un  componente  che,  a  norma  del comma 3, contiene
restrizioni  concernenti  l'utilizzazione,  deve fornire per ciascuna
entita'  tecnica  o  per  ciascun  componente  prodotto  informazioni
dettagliate  relative  a  tali  restrizioni  ed indicare le eventuali
prescrizioni di montaggio.
  6.   Il   titolare   dell'omologazione   di   entita'  tecniche  di
equipaggiamento  non  d'origine,  rilasciata in connessione con uno o
piu'  tipi  di  veicoli,  deve fornire con ciascuna di queste entita'
tecniche  informazioni dettagliate che permettano di determinare tali
veicoli.