L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del
2 aprile 2003;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  recante «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni» e, in particolare, l'art. 3;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998,
recante  «Finanziamento  del  servizio  universale  nel settore delle
telecomunicazioni»;
  Vista   la   delibera   n.  8/00/CIR  recante  «Applicabilita'  del
meccanismo  di  ripartizione  del costo netto del servizio universale
per  l'anno  1999»,  nonche'  tutti  gli  atti  istruttori sottesi al
provvedimento;
  Viste  le  sentenze  n.  249/2002  e  n.  250/2002,  depositate dal
tribunale amministrativo regionale del Lazio il 14 gennaio 2002;
  Viste   le   note  del  15 ottobre  e  24 dicembre  2002,  con  cui
l'Autorita',   in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dalle  predette
sentenze,  ha  provveduto  a notificare agli operatori Telecom Italia
S.p.a.,  Telecom  Italia  Mobile S.p.a., Vodafone-Omnitel N.V. e Wind
Telecomunicazioni S.p.a. la rinnovazione del procedimento istruttorio
relativo alla applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo
netto  del  servizio  universale  per  l'anno 1999 e alla proroga dei
termini del procedimento stesso;
  Visti  gli  atti  del procedimento ed, in particolare, il documento
prodotto  da  parte  della  societa'  Vodafone-Omnitel  N.V.  in data
7 febbraio  2003  recante  commenti alla relazione finale redatta dal
consorzio ERCS-NERA-WIK;
                      Considerato quanto segue:
1. La normativa di riferimento.
  Il  decreto  del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997,
n.  318  (di  seguito  richiamato  come  decreto del Presidente della
Repubblica  n. 318/1997), prevede, all'art. 3, comma 6, un meccanismo
atto   a  ripartire  il  costo  netto  del  servizio  universale  sul
territorio  nazionale, qualora gli obblighi di fornitura del servizio
universale  rappresentino  un  onere  iniquo  per  l'organismo  o gli
organismi  incaricati di fornirlo. Tale meccanismo non e' applicabile
quando:
    a) la  fornitura  delle  obbligazioni  di servizio universale non
determina un costo netto;
    b) il  costo  netto  degli  obblighi  di  fornitura  del servizio
universale non rappresenta un onere iniquo;
    c) l'ammontare  del  costo  netto  da ripartire non giustifica il
costo  amministrativo  di  gestione  del  metodo  di  ripartizione  e
finanziamento  dell'onere  di  fornitura  degli  obblighi di servizio
universale.
  L'art.  3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997    prevede   che,   onde   determinare   l'eventuale   onere
rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo
soggetto ai relativi obblighi provveda al calcolo del costo netto del
servizio  universale;  ogni  organismo  deve  tenere  a  tal fine una
contabilita'  conforme  a  quanto  previsto  dall'art. 8 del medesimo
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 318/1997. Il calcolo del
costo  netto  connesso  con  gli  obblighi  di fornitura del servizio
universale  deve essere controllato da un soggetto pubblico o privato
con   specifiche   competenze,  autonomo  rispetto  all'organismo  di
telecomunicazioni, diverso dall'Autorita' e da questa incaricato.
  Il successivo art. 3, comma 11, prevede che, sulla base del calcolo
del  costo  netto  degli  obblighi  del  servizio  universale,  della
relazione  contenente i risultati del calcolo del costo netto e delle
conclusioni   dei   controlli   contabili   effettuati  dal  soggetto
incaricato  di cui al comma 10, l'Autorita', tenuto anche conto degli
eventuali  vantaggi  di  mercato  derivanti  all'organismo incaricato
della  fornitura del servizio universale, stabilisce se il meccanismo
di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale
e' giustificato.
  L'art.   6  del  decreto  ministeriale  10 marzo  1998  attribuisce
all'Autorita'   la   possibilita'  di  introdurre  un  meccanismo  di
esenzione  dalla  contribuzione  al fondo da parte degli organismi di
telecomunicazioni  nuovi  entranti  nel  settore, tenendo conto delle
condizioni di concorrenzialita' del mercato.
  Nel  caso  di istituzione del fondo, l'art. 3, comma 6, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 318/1997, prevede espressamente
che  la  ripartizione  del  costo  netto  riguardi  gli organismi che
gestiscono  reti  pubbliche  di  telecomunicazioni,  i  fornitori  di
servizi  di  telefonia  vocale  accessibili  al pubblico, nonche' gli
organismi che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali.
2.  Il percorso istruttorio e le motivazioni sottese alla delibera n.
8/00/CIR.
  Alla  luce  del  quadro  normativo sopra richiamato, l'Autorita' ha
svolto,   nel  corso  dell'anno  2000,  un  procedimento  istruttorio
finalizzato    a    valutare    l'esistenza   dei   presupposti   per
l'applicabilita'  di  un  meccanismo  di  ripartizione  dei  costi di
fornitura  del  servizio  universale  in  relazione all'anno 1999, ai
sensi  dell'art.  3,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  318/1997,  nonche'  a  determinare  le  modalita'  di
contribuzione   all'eventuale   fondo.   L'attivita'  istruttoria  ha
condotto  ad  accertare  la  sussistenza di un onere iniquo associato
alla  fornitura  del servizio universale, ai sensi dell'art. 3, comma
6, decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5,
comma  2,  lettera a) del decreto ministeriale 10 marzo 1998, nonche'
alla  valutazione delle modalita' di determinazione e di ripartizione
del  relativo costo ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 11,
della  legge  n.  249/1997,  dell'art.  3,  comma  6, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  318/1997  e  dell'art. 5, comma 2,
lettera b), del decreto ministeriale 10 marzo 1998.
  In  data  31 marzo 2000, Telecom Italia ha dichiarato all'Autorita'
l'esistenza  di  un  costo netto positivo per il 1999. L'Autorita' ha
ritenuto   necessario   verificare   l'effettiva   sussistenza  delle
condizioni  per  l'applicabilita'  del  meccanismo di ripartizione ai
sensi  dell'art.  3,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  318/1997 ed ha avviato un'analisi delle condizioni di
concorrenzialita' del mercato delle telecomunicazioni con riferimento
all'anno  1999,  al  fine  di  verificare  uno  dei  presupposti  per
l'ammissibilita' di un meccanismo di ripartizione, ovvero l'iniquita'
dell'onere.  Parallelamente,  l'Autorita' ha provveduto alla verifica
del  costo  netto  dichiarato da Telecom Italia, al fine di misurarne
l'entita' e, quindi, di accertare l'eventuale sussistenza delle altre
condizioni che escludono l'istituzione del meccanismo di ripartizione
del   costo  netto  (costo  netto  nullo,  o  comunque  tale  da  non
giustificare  gli  oneri  amministrativi  della  gestione del fondo),
nonche'  alla  valutazione  dei  cd.  benefici indiretti; a tal fine,
l'Autorita' ha incaricato il consorzio ERCS-NERA-WIK (di seguito, per
brevita',  «il  Consorzio»),  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.
  Infine,  l'Autorita'  ha  valutato ai sensi dell'art. 6 del decreto
ministeriale 10 marzo 1998 l'opportunita' di introdurre un meccanismo
di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di
telecomunicazioni nuovi entranti nel settore.
  All'esito   e   sulla   base   delle  attivita'  istruttorie  sopra
richiamate,  l'Autorita'  e'  pervenuta alle determinazioni contenute
nella  delibera  n.  8/00/CIR,  relative,  tra l'altro, all'iniquita'
dell'onere e all'ammissibilita' di un fondo per la ripartizione di un
costo  netto,  alla  determinazione  delle  quote  di esenzione, alla
valutazione  del  costo  netto,  sulla  base  della  relazione finale
redatta  dal  Consorzio e alla valutazione dei benefici indiretti. In
particolare,  l'Autorita' ha ritenuto che, alla luce delle condizioni
concorrenziali  e  di mercato nel settore della telefonia riscontrate
in   relazione   all'anno   1999,  sussistessero  i  presupposti  per
l'applicabilita'  del  meccanismo di ripartizione del costo netto del
servizio  universale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 2, del decreto
ministeriale 10 marzo 1998 ed ha individuato i soggetti debitori e le
relative  quote  di contribuzione al fondo per il servizio universale
per l'anno 1999 (articoli 1 e 4 della delibera n. 8/00/CIR).
3.  Rinnovazione  del  procedimento  istruttorio in ottemperanza alle
sentenze  del  tribunale  amministrativo del Lazio ed approfondimenti
istruttori.
  Con   le   sentenze   n.  249/2002  e  n.  250/2002,  il  tribunale
amministrativo  del  Lazio  ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti
promossi da parte di alcuni operatori avverso la delibera n. 8/00/CIR
ed  ha  ordinato  all'Autorita'  di  procedere  alla rinnovazione del
procedimento   istruttorio   relativo   alla  valutazione  in  merito
all'applicabilita'  del  meccanismo  di  ripartizione  del  costo del
servizio  universale  per  l'anno  1999,  a partire dal momento della
consegna   della  relazione  finale  da  parte  del  Consorzio,  onde
consentire  ai  soggetti  interessati  di  controdedurre  rispetto ai
contenuti  della  relazione  stessa ed assicurare il pieno e completo
rispetto del principio del contraddittorio.
  In  data  15 ottobre  2002,  in  ottemperanza alle citate sentenze,
l'Autorita'  ha  provveduto  a  dare  nuovo  impulso al procedimento,
comunicandone l'avvio a tutti i soggetti partecipanti al procedimento
istruttorio  sotteso  alla  delibera  n. 8/00/CIR, e, segnatamente, a
Telecom  Italia,  Telecom  Italia Mobile, Vodafone-Omnitel e Wind. In
relazione  alla  partecipazione  al  procedimento  rinnovato da parte
della societa' Wind, si ricorda che essa trova la sua giustificazione
in ragione della avvenuta fusione tra Wind e Infostrada (quest'ultima
risultante  tra  le  societa'  incise dagli effetti della delibera n.
8/00/CIR),   perfezionatasi   in  data  1° gennaio  2002,  in  virtu'
dell'acquisizione  di  Infostrada  da  parte  della  stessa  Wind. Si
ricorda  altresi' che, a seguito delle vicende societarie intervenute
successivamente alla delibera n. 8/00/CIR (modifica dell'azionista di
riferimento   e  successivo  cambio  di  denominazione  sociale),  la
societa'  Omnitel Pronto Italia S.p.a. risulta attualmente denominata
Vodafone Omnitel N.V.
  Contestualmente   alla   comunicazione   della   rinnovazione   del
procedimento,  l'Autorita'  ha  chiesto  a Telecom Italia di indicare
eventuali   residui  profili  di  riservatezza  dei  contenuti  della
relazione   finale  del  Consorzio,  riservandosi  di  valutare  tali
indicazioni  ai  fini  di  una  integrale  ostensione della relazione
stessa ai soggetti partecipanti al procedimento.
  A  seguito  della  posizione favorevole di Telecom Italia in ordine
all'integrale  pubblicazione del testo della relazione del Consorzio,
l'Autorita'  ha provveduto, in data 13 novembre 2002, a trasmettere a
tutti  i  soggetti partecipanti al procedimento una copia in versione
italiana  della  relazione  del  Consorzio  ed  ha richiesto di voler
formulare  eventuali  commenti. In data 24 dicembre 2002, l'Autorita'
ha  inoltre  provveduto  a  trasmettere  una  copia della versione in
lingua  inglese  all'operatore  Vodafone-Omnitel,  a  fronte  di  una
formale  richiesta  in  tal  senso,  motivata  dall'esigenza di poter
disporre del documento originale redatto dal Consorzio ai fini di una
migliore  intelligibilita'  dello  stesso,  nonche'  ad accordare una
proroga  dei  termini  per  eventuali  commenti e osservazioni. Detto
termine  e' stato ulteriormente e definitivamente prorogato, a fronte
di una esplicita richiesta avanzata da parte di Vodafone-Omnitel.
  In  data 7 febbraio 2003, l'operatore Vodafone-Omnitel ha trasmesso
all'Autorita'   un  documento  recante  le  proprie  osservazioni  ai
contenuti della relazione finale redatta dal Consorzio.
  Nell'ambito   della  rinnovazione  dell'iter  istruttorio  e  della
corrispondenza intercorsa tra l'Autorita' e gli operatori, sono state
pertanto   proposte,   esclusivamente   da   parte   della   societa'
Vodafone-Omnitel, alcune osservazioni riconducibili sostanzialmente a
profili   giuridico-procedimentali   ed   a   profili   di  carattere
tecnico/metodologico.
  Per quanto concerne le eccezioni di ordine procedimentale, e' stata
in   primo   luogo   eccepita   la  impossibilita'  stessa  da  parte
dell'Autorita'  di  imporre  obblighi  di  contribuzione  ai costi di
fornitura  del  servizio  universale  in capo ad operatori mobili. Al
riguardo, si richiama peraltro il puntuale dettato dell'art. 3, comma
6,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; la norma
prevede   che,   verificata   l'iniquita'  degli  oneri  di  servizio
universale  e  la  sussistenza di un costo netto dello stesso tale da
giustificare   la   gestione  di  un  meccanismo  di  ripartizione  e
finanziamento del relativo onere, tale meccanismo riguardi «... altri
organismi  che  gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni ...» e
«...  organismi  che  prestano  servizi  di  comunicazioni  mobili  e
personali».  Non  appare  d'altro  canto  fondato  il  richiamo  alla
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee pronunciata
in  data 6 dicembre 2001; al contrario, gli argomenti su cui si fonda
la tesi dell'esclusione degli operatori mobili dalla contribuzione al
finanziamento   degli   oneri  di  servizio  universale  proposta  da
Vodafone-Omnitel  sono  stati  espressamente  rigettati  dalla stessa
Corte  di giustizia. La Corte, nella decisione del caso di specie, ha
infatti  confermato  che  il  mercato  di riferimento per la relativa
valutazione  del  grado di concorrenzialita' comprenda sia il mercato
della  telefonia  fissa,  sia  quello  della  telefonia mobile, ed ha
basato  la  propria  decisione in ragione dell'insufficiente grado di
concorrenzialita' del mercato di riferimento cosi' individuato.
  Ulteriori  considerazioni in merito alla asserita inopportunita' di
procedere  alla  rinnovazione del procedimento istruttorio sono state
mosse in ragione della pendenza di un appello dinanzi al Consiglio di
Stato  avverso  le  citate  sentenze  di primo grado. Una sospensione
della  rinnovazione  del  procedimento  in attesa di una pronuncia di
appello,  oltre a configurare una inottemperanza alle citate pronunce
di primo grado, appare peraltro irragionevole e contraria ai principi
di   celerita'   del   procedimento  amministrativo,  soprattutto  in
considerazione del lungo tempo oramai intercorso dalle determinazioni
di  cui  alla  delibera n. 8/00/CIR (tra l'altro addirittura riferite
all'anno  1999  e  mai  tradotte  in efficacia anche nelle more della
decisione  del  ricorso  in  primo  grado)  e  della  esigenza di una
adeguata  tutela di tutte le diverse posizioni giuridiche interessate
agli  esiti  del  procedimento.  Si  ritiene  pertanto che le vicende
giurisdizionali  seguano  un  percorso  distinto  e,  in  assenza  di
specifiche e comprovate esigenze cautelari, non influiscano sull'iter
di rinnovazione del procedimento in questione.
  In  relazione  agli  aspetti tecnico-metodologici, si rileva che le
osservazioni  mosse  dall'operatore  Vodafone-Omnitel in relazione ai
contenuti   della   relazione  del  Consorzio  (ed  alle  conseguenti
determinazioni  della  delibera n. 8/00/CIR) risultano essenzialmente
basate  su  una  comparazione  tra le differenti metodologie adottate
negli  anni  1999  e  2001  per la valutazione del costo del servizio
universale;  sulla  base di tale confronto, il documento in questione
muove  contestazioni  in  merito alla determinazione del costo netto,
sia per la telefonia vocale che per il servizi di telefonia pubblica,
nonche' alla valutazione dei benefici indiretti.
  Orbene,  se  e'  chiaro  che  l'Autorita' stessa, nell'obiettivo di
procedere  ad  un  progressivo  perfezionamento  delle metodologie di
valutazione,  e'  impegnata  ad  introdurre  nel corso degli anni dei
correttivi  all'analisi  relativa  ai  vari  elementi  costituenti la
disciplina   del   servizio  universale  e  che,  in  tal  senso,  le
indicazioni    migliorative   segnalate   da   parte   dell'operatore
Vodafone-Omnitel  sono  state  introdotte  nella valutazione relativa
all'anno  2001 anche sulla base delle indicazioni emerse dall'analisi
effettuata  in  relazione al 1999 dal Consorzio, e' altresi' di tutta
evidenza  che  i  poteri che l'Autorita' e' chiamata ad esercitare in
sede  di  rinnovazione del procedimento sono delimitati dal contenuto
della sentenza da eseguire e che le conseguenti analisi e valutazioni
a  cura dell'Autorita' medesima devono concentrarsi sulle circostanze
riferite  al  periodo  di riferimento oggetto del procedimento e agli
strumenti  regolamentari e conoscitivi ad un dato momento disponibili
ed   utilizzabili   dal  soggetto  dotato  di  specifiche  competenze
incaricato dall'Autorita' di controllare il calcolo del costo netto.
  Nel caso di specie, l'Autorita' e' quindi chiamata, in ottemperanza
alle  due  sentenze  citate  a riprendere l'iter procedimentale dalla
fase  viziata  (ovvero,  dal  momento  della consegna della relazione
finale  del Consorzio ai soggetti interessati), non gia' a sottoporre
a  revisione  gli  esiti  dell'intero  procedimento,  ivi comprese le
attivita'  espletate a monte della fase viziata. In questo senso, non
si ritiene ammissibile che la revisione possa incidere le metodologie
adottate  in  relazione all'analisi relativa al 1999 e verificate dal
Consorzio a cio' incaricato.
  Occorre  d'altro  canto  ricordare  che  l'incarico  di redigere la
relazione  finale  espletato dal Consorzio risulta assegnato ai sensi
dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997;  la  ratio  della  norma  citata e' per l'appunto quella di
affidare  il  controllo  del  calcolo  del costo netto ad un soggetto
dotato  di  specifiche  competenze,  esterno ed indipendente rispetto
all'Autorita',  al  fine  di  assicurare  la  massima  trasparenza ed
autonomia  di valutazione. E' evidente che tale incarico comporta una
analisi  unitaria e non puo' comportare interpolazioni tra differenti
metodologie definite in una diversa relazione, redatta da un soggetto
diverso,  con  riferimento  ad un diverso procedimento riferito ad un
diverso periodo temporale.
  In  conclusione,  l'Autorita'  ritiene  che  siano  da confermare i
contenuti della relazione del Consorzio e le conseguenti attivita' di
analisi  ed  elaborazione  effettuate dall'Autorita' in occasione del
procedimento che ha condotto alla delibera n. 8/00/CIR.
  Rinviando  per  relationem  al testo della delibera n. 8/00/CIR per
una   articolata  illustrazione  delle  analisi  effettuate  e  delle
motivazioni  sottese  e  ricordando  che il costo netto dichiarato da
Telecom  Italia  per  il  1999  (senza  tenere  conto dei vantaggi di
mercato  e  dei  benefici  indiretti) e' stato pari a 650 miliardi di
lire   (335,7  milioni  di  euro),  si  confermano  gli  esiti  della
valutazione  del  costo netto del servizio universale per l'anno gia'
contenuti  nella  delibera  n. 8/00/CIR e, segnatamente, i correttivi
apportati  da  parte del soggetto incaricato della verifica del costo
netto  ai  valori  dichiarati  di  costo  netto per i singoli servizi
dichiarati   da   Telecom   Italia   e   le   valutazioni  effettuate
dall'Autorita'  circa  l'ammissibilita' dei singoli costi all'interno
del meccanismo di ripartizione.
  Si  confermano  altresi'  motivazioni  ed  esiti  delle valutazioni
effettuate  nel  corso  dell'istruttoria  sottesa  alla  delibera  n.
8/00/CIR  in  relazione  alla  valutazione  dei vantaggi di mercato e
benefici indiretti e, conseguentemente, si conferma la determinazione
del  costo netto per il servizio universale per il 1999 (tenuto conto
di  vantaggi  di  mercato e benefici indiretti) per un importo pari a
120,83 miliardi di lire (pari a 62,4 milioni di euro).
  E'  da  ritenersi  impregiudicata ogni altra determinazione assunta
dall'Autorita'  nella  citata  delibera  n.  8/00/CIR,  in  uno con i
relativi  profili  motivazionali. In particolare, si riconfermano gli
esiti  dell'analisi  del  contesto  concorrenziale  del mercato delle
telecomunicazioni   italiano  per  l'anno  1999  che  hanno  condotto
l'Autorita'  a  valutare  l'ammontare  del  costo netto presentato da
Telecom  Italia,  al fine di verificare l'esistenza di un costo netto
positivo  tale  da  giustificare gli oneri amministrativi di gestione
del  fondo; al riguardo, si ricorda che tale analisi e' stata fondata
anche  sulle informazioni fornite da tutti gli operatori licenziatari
in  termini  di operativita' sul mercato, volumi di traffico e ricavi
riferiti all'anno 1999.
  Si  confermano  altresi' motivazioni e determinazioni relative alla
determinazione  della  quota  di  esenzione, ai sensi dell'art. 6 del
decreto  ministeriale  10 marzo 1998, definita in una misura dell'1%,
con  riferimento  alla  formula  di  cui  all'allegato  A del decreto
ministeriale 10 marzo 1998.
  La  rinnovazione  del  procedimento  istruttorio  non mette d'altro
canto  in discussione le considerazioni gia' espresse con la delibera
n.  8/00/CIR  in  merito  allo  sviluppo  di  adeguati meccanismi che
consentano  una  progressiva  riduzione  del costo netto del servizio
universale,  sia  tramite  uno  stimolo  ad  una  maggiore efficienza
all'offerta   di  tali  servizi,  sia  attraverso  l'introduzione  di
meccanismi  concorrenziali  per la fornitura dei servizi compresi nel
servizio universale.
  Udita la relazione conclusiva del commissario ing. Vincenzo Monaci,
relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
            Applicabilita' del meccanismo di ripartizione
       del costo netto del servizio universale per l'anno 1999
  1.  Alla  luce  delle  condizioni  concorrenziali  e di mercato nel
settore  della  telefonia  riscontrate  in Italia nel corso del 1999,
esistono   i  presupposti  per  l'applicabilita'  del  meccanismo  di
ripartizione  del  costo  netto  del  servizio  universale,  ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto  ministeriale del
10 marzo 1998.