IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge  24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema
penale;
  Visto  l'art.  1  della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il
Governo ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge
di  delegazione,  un  decreto legislativo per la depenalizzazione dei
reati  minori  e  per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle
materie  indicate  negli  articoli 3,  4,  5, 6, 7 e 8 della medesima
legge,  nonche'  per  attribuire  al giudice di pace la competenza in
materia   di   opposizione  all'ordinanza-ingiunzione,  di  cui  agli
articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, concernente
la   depenalizzazione   dei   reati  minori  e  riforma  del  sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 25 giugno
1999, n 205;
  Visto in particolare l'art. 93, comma 1, lettera c), del menzionato
decreto  legislativo  n.  507/1999  che  individua,  quale  autorita'
competente  ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni
depenalizzate il Ministero della sanita' (ora salute);
  Visto  l'art.  103,  comma  2,  del  citato  decreto legislativo n.
507/1999  il  quale  ha  disposto  che l'individuazione degli Uffici,
competenti  a  ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge
24 novembre  1981,  n.  689,  avvenga  per  i Ministeri attraverso un
decreto  del  Ministro  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000,
n. 435, recante il regolamento «Norme di organizzazione del Ministero
della sanita»;
  Visto   il   decreto   ministeriale  11 ottobre  2000,  concernente
l'individuazione  degli  Uffici  centrali e periferici della sanita',
competenti   a   ricevere  il  rapporto  di  cui  all'art.  17  della
sopraindicata legge n. 689/1981, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
  Visto  il  decreto ministeriale 28 giugno 2001 recante integrazioni
al  sopraindicato  decreto  ministeriale 11 ottobre 2000, il quale ha
ritenuto   competente,  per  l'applicazione  della  sanzione  di  cui
all'art.  201  del  regio  decreto  27 luglio 1934, n. 1265, nei casi
previsti  dall'art.  93, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
n.  507/1999, il Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca
e l'organizzazione del Ministero della salute;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1, lettera b), del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n.
435,  spetta  alla  Direzione  generale  delle  risorse  umane  delle
professioni   sanitarie  la  competenza  in  materia  di  pubblicita'
sanitaria  delle  professioni  e  delle attivita' sanitarie ne i casi
previsti dall'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Vista    la    circolare   datata   19 febbraio   2003   n.   prot.
03/DIRP/VII/1823    concernente    disposizioni    in    materia   di
depenalizzazione  dei reati minori da adottare ai sensi dell'art. 103
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  somme  dovute a titolo di sanzione e di spese a seguito del
provvedimento  di  irrogazione ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n.  689,  e  secondo  le procedure individuate nella circolare datata
19 febbraio    2003   n.   prot.   03/DIRP/VII/9.1/1823   concernente
disposizioni  in  materia  di  depenalizzazione  dei  reati minori da
adottare  ai  sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre
1999,  n.  507,  affluiscono all'unita' previsionale di base 23.2.2.,
capo  XX,  capitolo  3629  dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.