IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  9,  comma  5,  della  legge  19 luglio 1993, n. 236,
recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;
  Visto  l'art.  118  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, come
modificato  dall'art.  48  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede  l'istituzione  di Fondi interprofessionali per la formazione
continua;
  Visto  il  comma 10 del citato art. 118 della legge n. 388 del 2000
che stabilisce la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi
paritetici  a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo
integrativo  di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
destinato  al Fondo di cui all'articolo medesimo, fissando tale quota
al  20  per  cento  per  l'annualita'  2001,  al  30  per  cento  per
l'annualita' 2002 ed al 50 per cento per l'annualita' 2003;
  Considerato  che la quota prevista dal comma 10 del citato art. 118
della  legge n. 388 del 2000 per l'annualita' 2001 e' stata impegnata
a  favore  delle regioni e province autonome con decreto direttoriale
n.   511/V/2001   del  21 dicembre  2001,  per  la  realizzazione  di
interventi  di  promozione  di  Piani formativi aziendali, settoriali
territoriali e sviluppo della prassi di formazione continua;
  Visto  il  comma 12, lettera b), del citato art. 118 della legge n.
388  del  2000,  che  prevede  l'accantonamento del 25% degli importi
previsti  per  gli anni 1999 e 2000 dall'art. 66, comma 2 della legge
17 maggio  1999,  n.  144,  per  essere destinati ai Fondi paritetici
interprofessionali  nazionali  per  la formazione continua, a seguito
della loro istituzione;
  Considerata  l'esigenza  di  ripartire  le risorse gia' previste ai
sensi dei commi 10 e 12, lettera b), dell'art. 118 della legge n. 388
del 2000;
  Ritenuta  pertanto la necessita' di determinare, nel rispetto delle
finalita' della legge, termini e criteri di attribuzione delle citate
risorse;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  risorse stabilite dall'art. 118, commi 10 e 12, lettera b),
della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, e successive modificazioni,
vengono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
tra  i  Fondi,  costituiti  ed  autorizzati  ai sensi del comma 1 del
medesimo  art.  118  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  salvo  una  quota  del  10% necessaria a garantire adeguate
disponibilita'  finanziarie  per  i  Fondi che si potranno costituire
entro la data del 31 dicembre 2003. Le risorse sono ripartite secondo
il  criterio  del  numero dei dipendenti delle imprese associate alle
organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro proponenti i Fondi
ovvero,  per  i  fondi  dei dirigenti, del numero dei dirigenti delle
imprese  associate alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
proponenti  i Fondi, tenendo conto, per il solo riparto delle risorse
di  cui  al comma 10, del peso contributivo dei dirigenti nell'ambito
del  complessivo  gettito  derivante  dal  comma 4 dell'art. 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari al 6% secondo i dati I.N.P.S. al
31 dicembre 1999.
  2.  Sulla base dei Fondi costituiti ed autorizzati entro il termine
del  31 dicembre  2003  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali effettua la ripartizione definitiva, tenuto conto della quota
del  10%  di  cui  al  precedente  comma  e della disposizione di cui
all'art. 5.
  3.  Il  numero  dei  lavoratori di cui al comma 1 e' dichiarato dai
presidenti dei Fondi paritetici interprofessionali.