Art. 2.
  1.  Il  termine  per  l'utilizzo delle risorse e' stabilito in mesi
ventiquattro a partire dalla data delle erogazioni.
  2.  Qualora  le  risorse  assegnate  non  risultino  spese entro il
termine  di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali   provvede   alla  revoca  delle  stesse  per  la  successiva
ridistribuzione  tra i Fondi che hanno utilizzato correttamente e per
intero le risorse assegnate.