Art. 2. 1. Il termine per l'utilizzo delle risorse e' stabilito in mesi ventiquattro a partire dalla data delle erogazioni. 2. Qualora le risorse assegnate non risultino spese entro il termine di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca delle stesse per la successiva ridistribuzione tra i Fondi che hanno utilizzato correttamente e per intero le risorse assegnate.