Art. 3. 1. I Fondi costituiti ed autorizzati provvedono, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad avviare i Piani formativi e le iniziative di cui al comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000. 2. Le spese relative alla gestione del Fondo non possono superare la quota annua dell'8% del contributo erogato per i primi due anni di attivita', la quota annua del 6% per il terzo e quarto anno, e del 4% a decorrere dal quinto anno.