Art. 3.
  1. I Fondi costituiti ed autorizzati provvedono, nel rispetto delle
indicazioni  fornite  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche
sociali, ad avviare i Piani formativi e le iniziative di cui al comma
1 dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000.
  2.  Le  spese relative alla gestione del Fondo non possono superare
la quota annua dell'8% del contributo erogato per i primi due anni di
attivita', la quota annua del 6% per il terzo e quarto anno, e del 4%
a decorrere dal quinto anno.