Art. 4.
  1. I Fondi sono tenuti a presentare al Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  relazioni  rendicontuali  su  modello predisposto
dallo stesso Ministero, entro e non oltre il termine di ventisei mesi
dalla data di erogazione.
  2.  Il  controllo  in  ordine  all'utilizzo  di dette erogazioni e'
effettuato  sulla  base  delle  predette relazioni di cui al comma 1,
nonche' delle risultanze di verifiche amministrativo-contabili che il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporre presso i
predetti Fondi.
  3.   I  Fondi  sono  altresi'  tenuti  a  presentare,  con  cadenza
semestrale, i dati di monitoraggio fisico relativi ai Piani formativi
ed  ai  beneficiari  delle iniziative realizzate secondo i modelli di
monitoraggio  predisposti  dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.