Art. 4. 1. I Fondi sono tenuti a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relazioni rendicontuali su modello predisposto dallo stesso Ministero, entro e non oltre il termine di ventisei mesi dalla data di erogazione. 2. Il controllo in ordine all'utilizzo di dette erogazioni e' effettuato sulla base delle predette relazioni di cui al comma 1, nonche' delle risultanze di verifiche amministrativo-contabili che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporre presso i predetti Fondi. 3. I Fondi sono altresi' tenuti a presentare, con cadenza semestrale, i dati di monitoraggio fisico relativi ai Piani formativi ed ai beneficiari delle iniziative realizzate secondo i modelli di monitoraggio predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.