Art. 2. Ordine del giorno, verbalizzazione e convocazione 2.1. L'Autorita' definisce l'ordine del giorno delle audizioni periodiche, anche considerando proposte ed esigenze manifestate dai soggetti di cui all'art. 1. 2.2. L'avviso di convocazione delle audizioni, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora dell'audizione e le modalita' per il suo svolgimento e per la partecipazione, e' pubblicato nel sito internet dell'Autorita' e in due quotidiani nazionali almeno trenta giorni prima della data prevista per l'audizione. 2.3. Delle audizioni viene tenuto un rendiconto sommario a cura di un funzionario dell'Autorita'. L'Autorita' si riserva la facolta' di procedere a registrazione, in video e audio, delle audizioni.