Art. 2.
          Ordine del giorno, verbalizzazione e convocazione
  2.1.  L'Autorita'  definisce  l'ordine  del  giorno delle audizioni
periodiche,  anche  considerando proposte ed esigenze manifestate dai
soggetti di cui all'art. 1.
  2.2.  L'avviso  di  convocazione delle audizioni, contenente ordine
del  giorno,  luogo,  data e ora dell'audizione e le modalita' per il
suo  svolgimento  e  per  la  partecipazione,  e' pubblicato nel sito
internet  dell'Autorita'  e in due quotidiani nazionali almeno trenta
giorni prima della data prevista per l'audizione.
  2.3.  Delle audizioni viene tenuto un rendiconto sommario a cura di
un  funzionario dell'Autorita'. L'Autorita' si riserva la facolta' di
procedere a registrazione, in video e audio, delle audizioni.