Art. 3. Partecipazione alle audizioni periodiche 3.1. I soggetti di cui all'art. 1 che intendono partecipare alle audizioni manifestano la loro intenzione comunicando all'Autorita', almeno dieci giorni prima della data fissata per l'audizione, il nominativo o i nominativi di coloro che intendono partecipare, l'interesse rappresentato o tutelato, l'eventuale inclusione in albi o in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni. 3.2. L'Autorita', sulla base degli interessi rappresentati o tutelati e la loro attinenza con gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'audizione, comunica ai soggetti che manifestano l'intenzione di partecipare alle audizioni, entro i termini stabiliti nell'avviso di convocazione, l'ammissione ovvero i motivi dell'eventuale esclusione. 3.3. I soggetti ammessi a partecipare alle audizioni periodiche sono iscritti in un apposito elenco pubblicato sul sito Internet dell'Autorita'.