Art. 3.
              Partecipazione alle audizioni periodiche
  3.1.  I  soggetti  di cui all'art. 1 che intendono partecipare alle
audizioni  manifestano  la loro intenzione comunicando all'Autorita',
almeno  dieci  giorni  prima  della  data fissata per l'audizione, il
nominativo  o  i  nominativi  di  coloro  che  intendono partecipare,
l'interesse  rappresentato o tutelato, l'eventuale inclusione in albi
o in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni.
  3.2.  L'Autorita',  sulla  base  degli  interessi  rappresentati  o
tutelati  e  la loro attinenza con gli argomenti posti all'ordine del
giorno   dell'audizione,   comunica   ai   soggetti  che  manifestano
l'intenzione di partecipare alle audizioni, entro i termini stabiliti
nell'avviso   di   convocazione,   l'ammissione   ovvero   i   motivi
dell'eventuale esclusione.
  3.3.  I  soggetti  ammessi  a partecipare alle audizioni periodiche
sono  iscritti  in  un  apposito  elenco pubblicato sul sito Internet
dell'Autorita'.