Art. 4. Audizioni speciali 4.1. L'Autorita' convoca, anche in seguito a richiesta dei soggetti di cui all'art. 1, audizioni speciali su argomenti o temi particolari. 4.2. L'Autorita' stabilisce di volta in volta ordine del giorno, luogo, data e modalita' di svolgimento e di partecipazione all'audizione speciale.