Art. 4.
                         Audizioni speciali
  4.1. L'Autorita' convoca, anche in seguito a richiesta dei soggetti
di   cui   all'art.   1,  audizioni  speciali  su  argomenti  o  temi
particolari.
  4.2.  L'Autorita'  stabilisce  di volta in volta ordine del giorno,
luogo,   data   e   modalita'  di  svolgimento  e  di  partecipazione
all'audizione speciale.