Art. 2. 1. Il presidente della regione coordina l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 stabilendo le modalita' di approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da convocare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi uno o piu' rappresentanti di amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In presenza di un motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione di cui al presente articolo e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta. 2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi dieci giorni dalla richiesta effettuata dal presidente della regione Piemonte alle competenti amministrazioni.