Art. 2.
  1.   Il   presidente  della  regione  coordina  l'attuazione  delle
disposizioni   di   cui   all'art.   1  stabilendo  le  modalita'  di
approvazione   dei   progetti,   ricorrendo,   ove  necessario,  alla
conferenza   di   servizi  da  convocare  entro  sette  giorni  dalla
disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi uno o
piu'  rappresentanti  di  amministrazioni  invitate  siano  risultati
assenti  o  comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza,
la  conferenza  delibera  prescindendo  dalla  loro  presenza e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso  manifestato  in  sede  di conferenza di servizi deve essere
motivato   e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le  specifiche
indicazioni  progettuali necessarie al fine dell'assenso. In presenza
di un motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla
tutela   ambientale,   paesaggistica,  territoriale,  del  patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  dei  cittadini, la
determinazione  di cui al presente articolo e' subordinata, in deroga
all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche  ed  integrazioni  all'assenso  del Ministro competente che
deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.
  2.  I  pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti
nel  piano  che  si dovessero rendere necessari anche successivamente
alla  conferenza  di  servizi  di  cui al comma precedente, in deroga
all'art.  16,  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modifiche ed integrazioni si intendono inderogabilmente acquisiti con
esito  positivo trascorsi dieci giorni dalla richiesta effettuata dal
presidente della regione Piemonte alle competenti amministrazioni.