Art. 4. 1. Il presidente della regione e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. I benefici economici di cui presente comma sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre il 30 aprile 2004. 2. Al fine di consentire il ritorno alle normali condizioni di vita nonche' per promuovere la ripresa urgente delle attivita' produttive, il presidente della regione e' autorizzato a concedere contributi a favore dei proprietari, o dei titolari di diritti di godimento, degli immobili danneggiati, nonche' ai titolari delle attivita' produttive che abbiano subito grave pregiudizio dagli eventi sismici verificatisi il giorno 11 aprile 2003, il presidente della regione stabilisce criteri e priorita' di erogazione dei contributi applicando comunque una franchigia di Euro 3000,00.