Art. 4.
  1.  Il  presidente  della  regione  e'  autorizzato ad assegnare ai
nuclei   familiari   la   cui   abitazione   principale,  abituale  e
continuativa,  sia  stata  distrutta  in  tutto o in parte ovvero sia
stata  sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti delle competenti
autorita',  un  contributo  per  l'autonoma  sistemazione  fino ad un
massimo   di   Euro 400,00   mensili,  e,  comunque,  nel  limite  di
Euro 100,00  per  ogni componente del nucleo familiare abitualmente e
stabilmente  residente  nella  abitazione; ove si tratti di un nucleo
familiare  composto  da  una  sola  unita', il contributo medesimo e'
stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti
persone  di  eta'  superiore  a  sessantacinque  anni,  portatori  di
handicap,  ovvero  disabili  con  una  percentuale di invalidita' non
inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00
mensili  per ognuno dei soggetti sopra indicati. I benefici economici
di  cui  presente  comma  sono  concessi  a  decorrere  dalla data di
sgombero  dell'immobile  e  sino  a  che  non  si siano realizzate le
condizioni  per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto
ad  altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non
oltre il 30 aprile 2004.
  2. Al fine di consentire il ritorno alle normali condizioni di vita
nonche' per promuovere la ripresa urgente delle attivita' produttive,
il  presidente  della regione e' autorizzato a concedere contributi a
favore dei proprietari, o dei titolari di diritti di godimento, degli
immobili  danneggiati, nonche' ai titolari delle attivita' produttive
che   abbiano   subito   grave   pregiudizio   dagli  eventi  sismici
verificatisi  il  giorno  11 aprile 2003, il presidente della regione
stabilisce   criteri   e   priorita'  di  erogazione  dei  contributi
applicando comunque una franchigia di Euro 3000,00.