IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                                  e
               IL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

  Visto  l'art.  38  della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448, che ha
fissato  l'aumento  delle  maggiorazioni  sociali sino a garantire un
reddito  mensile  pari  a lire 1.000.000 (euro 516,46) in presenza di
determinati requisiti di reddito e di eta';
  Visti  gli  articoli 38,  comma 9, 39, comma 4 e 49, comma 1, della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  che  recano la disciplina della
erogazione delle maggiorazioni sociali di cui alla sopra citata legge
28 dicembre 2001, n. 448, ai cittadini italiani residenti all'estero;
  Visto,  in particolare, il comma 9 del summenzionato art. 38, della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289, nella parte in cui prevede che il
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e con il Ministro per gli
italiani  nel  mondo,  stabilisce  con  proprio decreto il livello di
reddito  equivalente,  per  ciascun Paese, al reddito di cui all'art.
38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Tenuto conto delle risultanze delle Conferenze di servizi convocate
ai sensi dell'art. 14 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, svoltesi
in data 20 febbraio, 12 marzo e 2 aprile 2003;
  Visto  la  nota  tecnica fatta pervenire dall'Istituto nazionale di
statistica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di
cui  all'art.  38,  comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
stabilito  nella  misura risultante dal prodotto di 516,46 euro per i
coefficenti  indicati  per  ciascun  Paese  nella  unita tabella, che
costituisce parte integrante del presente decreto.