IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha fissato l'aumento delle maggiorazioni sociali sino a garantire un reddito mensile pari a lire 1.000.000 (euro 516,46) in presenza di determinati requisiti di reddito e di eta'; Visti gli articoli 38, comma 9, 39, comma 4 e 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che recano la disciplina della erogazione delle maggiorazioni sociali di cui alla sopra citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai cittadini italiani residenti all'estero; Visto, in particolare, il comma 9 del summenzionato art. 38, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, stabilisce con proprio decreto il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Tenuto conto delle risultanze delle Conferenze di servizi convocate ai sensi dell'art. 14 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, svoltesi in data 20 febbraio, 12 marzo e 2 aprile 2003; Visto la nota tecnica fatta pervenire dall'Istituto nazionale di statistica; Decreta: Art. 1. Il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilito nella misura risultante dal prodotto di 516,46 euro per i coefficenti indicati per ciascun Paese nella unita tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.