Art. 2. In ogni caso, l'importo della maggiorazione sociale non puo' concorrere a determinare un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per tredici mensilita', ne' puo', comunque, essere di importo inferiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilita'. Roma, 12 maggio 2003 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro per gli italiani nel mondo Tremaglia