Art. 3. Le proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, disposte con l'art. 1, sono autorizzate nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, non potra' essere superiore alla spesa di euro 209.452.383,33 relativa alle proroghe concesse per l'anno 2002.