Art. 3.
  Le   proroghe   dei  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria,  di  mobilita'  e di disoccupazione speciale, disposte
con  l'art.  1,  sono  autorizzate  nei  limiti  delle disponibilita'
finanziarie  previste  dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, posto a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio  1993,  n.  236,  non potra' essere superiore alla spesa di
euro 209.452.383,33 relativa alle proroghe concesse per l'anno 2002.