Art. 2. 1. Al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di emergenza, il presidente della regione Puglia - Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002.