Art. 2.
  1.  Al  fine  di  assicurare  la massima celerita' per l'attuazione
delle  iniziative  finalizzate  al  superamento  della  situazione di
emergenza,  il presidente della regione Puglia - Commissario delegato
e'  autorizzato  ad  avvalersi  delle  deroghe  previste dall'art. 17
dell'ordinanza   del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3253/2002.