Art. 3. 1. Il presidente della regione Puglia - Commissario delegato provvede ad approvare i progetti esecutivi derivanti dai piani adottati sulla base delle procedure di cui all'art. 1. 2. L'approvazione di cui al comma 1 sostituisce, fatte salve le disposizioni in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori.