Art. 3.
  1.  Il  presidente  della  regione  Puglia  -  Commissario delegato
provvede  ad  approvare  i  progetti  esecutivi  derivanti  dai piani
adottati sulla base delle procedure di cui all'art. 1.
  2.  L'approvazione  di  cui  al comma 1 sostituisce, fatte salve le
disposizioni  in  materia  di criteri generali per la classificazione
sismica  del  territorio  nazionale  e  di  normative tecniche per le
costruzioni  in  zona sismica di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del 20 marzo 2003, n. 3274, ad ogni effetto
visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  e  costituisce,  ove
occorra,  variante  allo strumento urbanistico comunale e comporta la
dichiarazione  di  pubblica  utilita', urgenza e indifferibilita' dei
lavori.