Art. 4. 1. Il presidente della regione Puglia - Commissario delegato per l'assolvimento dei compiti rivenienti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280 del 18 aprile 2003, si avvale di una apposita struttura di supporto utilizzando fino ad un massimo di venti unita' di personale dotato di specifica professionalita' con riferimento ai compiti da assolvere, scelte tra il personale anche in quiescenza delle amministrazioni e degli enti pubblici ricorrendo anche al comando o al distacco a tempo parziale, nonche' di esperti, nel limite massimo di dieci unita', dotati di adeguata professionalita' nelle materie oggetto dell'attivita' del Commissario delegato, ai quali potranno essere conferite determinate attribuzioni per l'assolvimento di specifici compiti. 2. Con apposito provvedimento del Commissario delegato e' determinata l'indennita' mensile, da riconoscere al sopra citato personale, fino a centoventi ore di lavoro straordinario calcolato sulla base degli importi orari spettanti al personale inquadrato nell'area D3 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, oltre alle spese di missione. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002.