Art. 4.
  1.  Il  presidente  della regione Puglia - Commissario delegato per
l'assolvimento  dei  compiti rivenienti dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 286, e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3280  del  18 aprile  2003,  si  avvale  di una apposita struttura di
supporto  utilizzando fino ad un massimo di venti unita' di personale
dotato  di  specifica  professionalita' con riferimento ai compiti da
assolvere,   scelte  tra  il  personale  anche  in  quiescenza  delle
amministrazioni  e  degli enti pubblici ricorrendo anche al comando o
al  distacco a tempo parziale, nonche' di esperti, nel limite massimo
di  dieci  unita',  dotati di adeguata professionalita' nelle materie
oggetto  dell'attivita'  del  Commissario delegato, ai quali potranno
essere  conferite  determinate  attribuzioni  per  l'assolvimento  di
specifici compiti.
  2.   Con   apposito   provvedimento  del  Commissario  delegato  e'
determinata  l'indennita'  mensile,  da  riconoscere  al sopra citato
personale,  fino  a  centoventi ore di lavoro straordinario calcolato
sulla  base  degli  importi  orari  spettanti al personale inquadrato
nell'area D3 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale  del comparto delle regioni e delle autonomie locali, oltre
alle spese di missione.
  3.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo il Commissario
delegato e' autorizzato ad avvalersi delle deroghe previste dall'art.
17  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n.
3253/2002.