Art. 5.
  1.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui alla presente
ordinanza e per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione
degli  interventi  di  emergenza  si  provvede a valere sulle risorse
stanziate  dal  decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8 aprile  2003,  n.  62, nei limiti del
riparto  di  cui  all'ordinanza  n. 3277/2003 citata in premessa. Sui
predetti  fondi  graveranno  anche gli interessi passivi che i comuni
interessati  dal  sisma  oggetto  della  presente  ordinanza dovranno
corrispondere  alle proprie tesorerie per le anticipazioni effettuate
o  da  effettuarsi  a  seguito degli oneri sostenuti per l'attuazione
degli interventi necessari al superamento della prima emergenza.
  2.  Il  presidente della regione Puglia - Commissario delegato, per
la  realizzazione  degli  interventi  urgenti previsti dalla presente
ordinanza  e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su
future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili
sul  bilancio  regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo  28 marzo  2000,  n.  76  ed  alle  relative disposizioni
normative regionali.