Art. 5. 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza e per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi di emergenza si provvede a valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, nei limiti del riparto di cui all'ordinanza n. 3277/2003 citata in premessa. Sui predetti fondi graveranno anche gli interessi passivi che i comuni interessati dal sisma oggetto della presente ordinanza dovranno corrispondere alle proprie tesorerie per le anticipazioni effettuate o da effettuarsi a seguito degli oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi necessari al superamento della prima emergenza. 2. Il presidente della regione Puglia - Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ed alle relative disposizioni normative regionali.