Art. 6.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle
iniziative assunte dal Commissario delegato e dal soggetto attuatore,
e  ad  ogni  rapporto  contrattuale scaturito dall'applicazione della
presente   ordinanza,  e,  pertanto,  eventuali  oneri  derivanti  da
ritardi,  inadempienze  o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente,
non   gravano   sulle   disponibilita'   finanziarie   del   medesimo
Dipartimento della protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 maggio 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi