Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle
iniziative assunte dal Commissario delegato e dal soggetto attuatore,
e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della
presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da
ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente,
non gravano sulle disponibilita' finanziarie del medesimo
Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2003
Il Presidente: Berlusconi