Art. 2. Il consiglio di amministrazione approva, entro tre mesi dalla entrata in vigore del decreto, un programma dettagliato per l'operativita' della societa' in attuazione delle linee direttrici di cui all'art. 1. Il programma indica gli interventi previsti per il primo esercizio e le risorse finanziarie necessarie per realizzarli. La societa' modifica e integra il programma, ove necessario, per adattarlo alle nuove esigenze operative della stessa. Il programma ed i suoi aggiornamenti sono comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data della delibera di approvazione del consiglio di amministrazione della societa'. La societa' e' autorizzata ad avviare l'operativita' secondo quanto previsto nel programma, salva comunicazione contraria del Ministero entro quindici giorni dalla ricezione del programma.