Art. 2.
  Il  consiglio  di  amministrazione  approva,  entro  tre mesi dalla
entrata   in   vigore  del  decreto,  un  programma  dettagliato  per
l'operativita' della societa' in attuazione delle linee direttrici di
cui  all'art.  1.  Il programma indica gli interventi previsti per il
primo  esercizio e le risorse finanziarie necessarie per realizzarli.
La  societa'  modifica  e  integra  il programma, ove necessario, per
adattarlo alle nuove esigenze operative della stessa. Il programma ed
i  suoi  aggiornamenti  sono  comunicati  al Ministro dell'economia e
delle  finanze  entro  dieci  giorni  dalla  data  della  delibera di
approvazione  del  consiglio  di  amministrazione  della societa'. La
societa'  e'  autorizzata  ad  avviare  l'operativita' secondo quanto
previsto  nel  programma, salva comunicazione contraria del Ministero
entro quindici giorni dalla ricezione del programma.