Art. 3. Per l'efficiente operativita' della societa' secondo le linee direttrici di cui all'art. 1 il capitale della societa' e' determinato in un importo massimo pari a 3.200 milioni di euro. Il relativo aumento del capitale sociale e' effettuato nei modi previsti nei seguenti commi e secondo le effettive necessita' della societa'. E' approvata la modifica dello statuto della societa' con cui e' conferita agli amministratori la facolta' di aumentare, in una o piu' volte, il capitale sociale fino alla detta somma massima di 3.200 milioni di euro per un periodo massimo di cinque anni. Entro trenta giorni dalla data del presente decreto la Cassa depositi e prestiti, utilizzando i proventi netti della cartolarizazione dei crediti da essa effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, deposita la somma di 3.200 milioni di euro su uno specifico conto fruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, in cui sono versate le somme destinate all'esecuzione degli aumenti di capitale. Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde alla Cassa depositi e prestiti un tasso di rendimento riconosciuto e liquidato nella misura e con le modalita' previste per il conto corrente 29811 denominato «Cassa depositi e prestiti - Gestione principale» ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 16 ottobre 2002. Il pagamento degli interessi e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale e altri conti di tesoreria», capitolo 3100 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.