Art. 3.
  Per  l'efficiente  operativita'  della  societa'  secondo  le linee
direttrici   di   cui  all'art.  1  il  capitale  della  societa'  e'
determinato  in  un  importo massimo pari a 3.200 milioni di euro. Il
relativo aumento del capitale sociale e' effettuato nei modi previsti
nei seguenti commi e secondo le effettive necessita' della societa'.
  E'  approvata  la  modifica dello statuto della societa' con cui e'
conferita agli amministratori la facolta' di aumentare, in una o piu'
volte,  il  capitale  sociale  fino alla detta somma massima di 3.200
milioni di euro per un periodo massimo di cinque anni.
  Entro  trenta  giorni  dalla  data  del  presente  decreto la Cassa
depositi   e   prestiti,   utilizzando   i   proventi   netti   della
cartolarizazione dei crediti da essa effettuata ai sensi dell'art. 8,
comma  1,  del  decreto-legge  15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, deposita la somma
di  3.200  milioni  di  euro su uno specifico conto fruttifero aperto
presso  la  Tesoreria  dello  Stato,  in  cui  sono  versate le somme
destinate  all'esecuzione  degli  aumenti di capitale. Sulla giacenza
del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde alla
Cassa  depositi  e  prestiti  un  tasso  di rendimento riconosciuto e
liquidato  nella  misura  e  con  le  modalita' previste per il conto
corrente  29811  denominato  «Cassa  depositi  e  prestiti - Gestione
principale»  ai  sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  in  data  16 ottobre  2002.  Il pagamento degli interessi e'
posto  a  carico  dell'unita' previsionale di base 4.1.7.1 «Interessi
sul  risparmio  postale  e  altri  conti di tesoreria», capitolo 3100
dello  stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze.