Art. 2.
  1. Per  le  imprese  iscritte e per le imprese individuali annotate
nella  sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale
e' dovuto nella misura fissa di Euro 80,00.
  2. Per  le  imprese con ragione di societa' semplice, non agricola,
il diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 144,00.