Art. 4.
  1. Le  nuove imprese iscritte e annotate nella sezione speciale del
registro  delle imprese nel corso del 2003 e dopo l'entrata in vigore
del  presente  decreto,  sono tenute al versamento dei diritti di cui
all'art.  2,  contestualmente  alla  presentazione  della  domanda di
iscrizione  o  di annotazione, direttamente allo sportello camerale o
tramite modelle F24.
  2.  Le  nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro
delle  imprese  nel  corso  del  2003  e dopo l'entrata in vigore del
presente   decreto   sono  tenute  a  versare,  contestualmente  alla
presentazione  della  domanda, direttamente allo sportello camerale o
tramite modello F24, i seguenti diritti:
    imprese individuali Euro 88;
    societa' cooperative Euro 88;
    consorzi Euro 88;
    societa' di persone Euro 160;
    societa' di capitali Euro 373.
  3.  Le  nuove  unita'  locali, che si iscrivono nel corso del 2003,
appartenenti  ad  imprese  gia'  iscritte nella sezione ordinaria del
registro  delle  imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari
al 20% di quello definito al comma 2.
  4.  Le  nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso
del  2003,  prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che,
contestualmente  alla  presentazione della domanda di iscrizione e di
annotazione,  hanno  versato un diritto inferiore a quello dovuto per
l'anno  2003,  come  stabilito  dal  presente  decreto, sono tenute a
versare la differenza con le modalita' e nei termini che saranno loro
comunicati dalla camera di commercio competente.
  5.  Le  nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso
del  2003,  prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che,
contestualmente  alla  presentazione della domanda di iscrizione e di
annotazione,  hanno  versato un diritto superiore a quello dovuto per
l'anno 2003, come stabilito dal presente decreto, saranno rimborsate,
per  un ammontare pari al maggior diritto versato, direttamente dalla
camera  di  commercio  competente,  con  le modalita' stabilite dalla
stessa.