Art. 4. 1. Le nuove imprese iscritte e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese nel corso del 2003 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione, direttamente allo sportello camerale o tramite modelle F24. 2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2003 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare, contestualmente alla presentazione della domanda, direttamente allo sportello camerale o tramite modello F24, i seguenti diritti: imprese individuali Euro 88; societa' cooperative Euro 88; consorzi Euro 88; societa' di persone Euro 160; societa' di capitali Euro 373. 3. Le nuove unita' locali, che si iscrivono nel corso del 2003, appartenenti ad imprese gia' iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello definito al comma 2. 4. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2003, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione e di annotazione, hanno versato un diritto inferiore a quello dovuto per l'anno 2003, come stabilito dal presente decreto, sono tenute a versare la differenza con le modalita' e nei termini che saranno loro comunicati dalla camera di commercio competente. 5. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2003, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione e di annotazione, hanno versato un diritto superiore a quello dovuto per l'anno 2003, come stabilito dal presente decreto, saranno rimborsate, per un ammontare pari al maggior diritto versato, direttamente dalla camera di commercio competente, con le modalita' stabilite dalla stessa.