Art. 5.
  1.  Le  imprese che esercitano attivita' economica anche attraverso
le  unita'  locali  devono versare, per ciascuna di queste ultime, in
favore  delle camere di commercio nel cui territorio ha sede l'unita'
locale,  un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede
principale, fino ad un massimo di Euro 120,00.
  2.  Le  unita'  locali di imprese con sede principale all'estero di
cui  all'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica  7  dicembre  1995  n. 581, devono versare per ciascuna di
esse in favore della camera di commercio nel territorio competente ha
sede l'unita' locale, un diritto annuale pari a Euro 110,00.
  3.  Le  sedi  secondarie  di imprese con sede principale all'estero
devono  versare  per  ciascuna  di  esse  in  favore  della camera di
commercio  nel  cui  territorio  competente  hanno  sede,  un diritto
annuale pari a Euro 110,00.
  4.  Non  sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti
le  attivita'  economiche  di  cui  all'art. 9, comma 2, punto a) del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.