Art. 6. 1. Il diritto annuale e' versato, in unica soluzione, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. 2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante l'utilizzo delle contabilita' speciali di girofondi presso le sezioni di tesoreria. 3. Tali somme dovranno essere giornalmente riversate nei corrispondenti conti di tesoreria unica intestati alle camere di commercio.