Art. 7. 1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2003, considerato come il totale accreditato dalla Banca d'Italia sui conti di tesoreria per diritto annuale alla data del 30 settembre 2003, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e' stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali: 4,8% sulle entrate da diritto annuale fino a Euro 5.164.569,00; 5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre Euro 5.164.569,00 fino a Euro 10.329.138,00; 6,8% oltre Euro 10.329.138,00. 2. L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato per il 55% a favore delle camere di commercio che presentano rigidita' di bilancio (rapporto tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalita' per le camere di commercio su tutto il territorio nazionale e il totale delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un ridotto numero di imprese iscritte e per il restante 45% per la realizzazione di progetti intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dello esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio. 3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero delle attivita' produttive. 4. Tale regolamento potra' prevedere, tra l'altro, modalita' perequative a favore delle camere di commercio, in situazione di rigidita' di bilancio e con ridotto numero di imprese iscritte, connesse alla presenza di unita' locali di imprese con sede legale in altre province. 5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero delle attivita' produttive, direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 2003 Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Ministero attivita' produttive, foglio n. 82