Art. 7.
1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2003,
considerato come il totale accreditato dalla Banca d'Italia sui conti
di tesoreria per diritto annuale alla data del 30 settembre 2003, in
base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo
perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993
n. 580, e' stabilita per ogni camera di commercio, applicando le
seguenti aliquote percentuali:
4,8% sulle entrate da diritto annuale fino a Euro 5.164.569,00;
5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre Euro 5.164.569,00
fino a Euro 10.329.138,00;
6,8% oltre Euro 10.329.138,00.
2. L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato per il 55% a
favore delle camere di commercio che presentano rigidita' di bilancio
(rapporto tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalita'
per le camere di commercio su tutto il territorio nazionale e il
totale delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un
ridotto numero di imprese iscritte e per il restante 45% per la
realizzazione di progetti intesi a verificare e a migliorare lo stato
di efficienza dello esercizio delle funzioni amministrative
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i
criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento adottato con
deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal
Ministero delle attivita' produttive.
4. Tale regolamento potra' prevedere, tra l'altro, modalita'
perequative a favore delle camere di commercio, in situazione di
rigidita' di bilancio e con ridotto numero di imprese iscritte,
connesse alla presenza di unita' locali di imprese con sede legale in
altre province.
5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce,
annualmente, al Ministero delle attivita' produttive, direzione
generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i
risultati della gestione del fondo perequativo.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2003
Il Ministro
delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2 Ministero attivita' produttive, foglio n. 82