Art. 7.
  1. La   quota   del  diritto  annuale  riscosso  per  l'anno  2003,
considerato come il totale accreditato dalla Banca d'Italia sui conti
di  tesoreria per diritto annuale alla data del 30 settembre 2003, in
base  al  presente  decreto  interministeriale  da riservare al fondo
perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993
n.  580,  e'  stabilita  per  ogni camera di commercio, applicando le
seguenti aliquote percentuali:
    4,8% sulle entrate da diritto annuale fino a Euro 5.164.569,00;
    5,8%  sulle  entrate  da  diritto annuale oltre Euro 5.164.569,00
fino a Euro 10.329.138,00;
    6,8% oltre Euro 10.329.138,00.
  2.  L'ammontare  del  fondo  perequativo e' utilizzato per il 55% a
favore delle camere di commercio che presentano rigidita' di bilancio
(rapporto tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalita'
per  le  camere  di  commercio  su tutto il territorio nazionale e il
totale delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un
ridotto  numero  di  imprese  iscritte  e  per il restante 45% per la
realizzazione di progetti intesi a verificare e a migliorare lo stato
di   efficienza   dello   esercizio   delle  funzioni  amministrative
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
  3.  Per  la  ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i
criteri  e  le  modalita'  stabiliti  nel  regolamento  adottato  con
deliberazione  del  consiglio  dell'Unione  italiana  delle camere di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e  approvato dal
Ministero delle attivita' produttive.
  4.  Tale  regolamento  potra'  prevedere,  tra  l'altro,  modalita'
perequative  a  favore  delle  camere  di commercio, in situazione di
rigidita'  di  bilancio  e  con  ridotto  numero di imprese iscritte,
connesse alla presenza di unita' locali di imprese con sede legale in
altre province.
  5.   L'Unione   italiana   delle  camere  di  commercio  riferisce,
annualmente,  al  Ministero  delle  attivita'  produttive,  direzione
generale  del  commercio,  delle assicurazioni e dei servizi, circa i
risultati della gestione del fondo perequativo.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2003


                                                   Il Ministro
                                           delle attivita' produttive
                                                      Marzano


         Il Ministro
dell'economia e delle finanze
          Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2003
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 2 Ministero attivita' produttive, foglio n. 82